13 giugno 2019

Fondazioni e la deducibilità delle erogazioni liberali

Autore: Paola Sabatino
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri la Risposta all’interpello n. 187, in merito ad un quesito posto alla sua attenzione da parte di due soci i quali partecipano al capitale sociale di una S.r.l. che svolge attività di holding di partecipazioni e di gestione di un patrimonio immobiliare che a sua volta detiene l’intero capitale di una S.p.a.

In data 23 aprile 2018 i soci e la S.r.l. costituiscono una fondazione di diritto italiano senza intenti di lucro, con la finalità di perseguire solidarietà sociale e pubblica utilità e di gestire la società secondo i principi proseguiti dalla fondazione stessa.

L’istante, per realizzare il progetto, dichiara che alla fondazione sono stati effettuati degli apporti in denaro ed è intenzione degli stessi fondatori, trasferire le partecipazioni di Società e di eventuali altre società riconducibili alla famiglia dei soci, nonché il complesso immobiliare che sarà utilizzato come sede della fondazione.

Operativamente, gli apporti saranno contabilizzati al fondo di dotazione con espressa clausola di vincolo al fondo medesimo, le somme di denaro saranno classificate nell’attivo circolante, mentre la partecipazione totalitaria in Società S.p.a. nella voce immobilizzazioni materiali.

Con riferimento agli apporti da parte dei fondatori, l’interpellante precisa che, qualificandosi come attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito, integrano il presupposto per l’applicazione dell’imposta di donazione e saranno regolarmente assoggettati a tale imposta con aliquota all’8 per cento.

A parere dell’interpellante, gli apporti effettuati al fondo di dotazione della fondazione da parte dei fondatori, sia all’atto della costituzione che in momenti successivi, non costituiscono un componente reddituale rilevante in capo alla fondazione ai sensi dell’articolo 88, comma 4, del TUIR.
Le erogazioni liberali effettuate dalla fondazione potrebbero essere, a parere dell’istante, deducibili ai fini IRAP e ai fini IRES, mentre per quanto concerne l’IVA, quest’ultima è integralmente detraibile senza limitazione alcuna.

Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate, in base all’interpello propostogli, afferma che, dal punto di vista fiscale, alla fondazione che svolge attività commerciale si applicano le disposizioni normative di cui al titolo II, capo II, del TUIR. Pertanto, con riferimento all’assoggettamento a imposta sulle successioni e donazioni dagli apporti alla fondazione, gli stessi non assumeranno rilevanza impositiva in capo alla fondazione stessa, confluendo nel fondo di dotazione necessario per perseguire gli scopi istituzionali della stessa.

Ai fini della deducibilità delle erogazioni effettuate dalla fondazione, l’Agenzia ritiene che quest’ultima modalità, la quale prevede che la destinazione dei contributi avvenga applicando determinati criteri con accordi scritti, dai quali emergono impegni reciproci per le parti, consente di qualificare l’onere sostenuto come inerente e, quindi, indeducibile interamente nella misura in cui, a seguito del sostenimento di tali oneri, il soggetto beneficiario del contributo si impegni a effettuare controprestazioni che di fatto incidono sull’attività svolta dalla Fondazione.

Per quanto concerne, invece, per le erogazioni corrisposte al di fuori di accordi scritti, l’Amministrazione Finanziaria sostiene che in tali casi la volontarietà dell’atto e la mancanza di controprestazioni da parte del beneficiario, non consente di collegare il sostenimento dell’onere dell’attività d’impresa. Pertanto, la stessa ritiene applicabile l’articolo 100, del TUIR in materia di oneri di utilità sociale.

Infine, richiamando l’articolo 168 della Direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 e la Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate afferma, con riferimento alla detraibilità dell’imposta sui beni e servizi acquistati per l’effettuazione di erogazioni liberali, afferma che quest’ultime, essendo delle mere movimentazioni di denaro a fronte delle quali non sussiste alcun obbligo di dare, fare, non fare o permettere in capo al beneficiario, sono qualificate come cessioni che hanno per oggetto denaro e, come tali sono escluse dal campo dell’applicazione IVA.

In sostanza, quindi, in merito al quesito posto, l’Amministrazione Finanziaria ritiene che l’effettuazione di erogazioni liberali da parte dell’istante non comporterà alcuna limitazione al diritto della detraibilità dell’IVA assolta a monte, in base a quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, del D.P.R. n. 633/72.
.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy