19 marzo 2018

Fondi territoriali: contributi aggiuntivi anche in assenza di destinazione del TFR

Autore: Debhorah Di Rosa
Con la circolare n. 1598 del 2018, la Covip interviene riguardo le novità apportate dalla Legge di bilancio 2018 alla disciplina dei fondi pensione territoriali operanti: salvo diversa volontà espressa dal lavoratore, quando la contrattazione collettiva prevede il versamento a fondi negoziali categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi, il relativo versamento viene effettuato in favore dei fondi territoriali, a cui il lavoratore è già iscritto anche nel caso in cui il lavoratore non abbia destinato il TFR alla previdenza complementare. L’obiettivo del legislatore è quello di privilegiare, in assenza di una diversa volontà dell’aderente, l’unicità delle posizioni individuali, così da evitare la suddivisione su più forme pensionistiche delle contribuzioni ordinarie da un lato e delle contribuzioni c.d. “aggiuntive” dall’altro, nonché di valorizzare la volontà del lavoratore.

La Covip spiega che tale disciplina si applica ai soli contributi dovuti dal datore di lavoro.

Modalità di applicazione della disciplina - Nel caso in cui sia presente un contratto collettivo di secondo o terzo livello, in cui, al fine del versamento del contributo aggiuntivo è richiesto al lavoratore di effettuare una scelta tra più forme pensionistiche di tipo negoziale di possibile destinazione, in mancanza di un’esplicita scelta del lavoratore:
  • se il lavoratore risulta già iscritto a un fondo pensione negoziale, il contributo aggiuntivo affluirà alla posizione già in essere ritenendosi prevalente la volontà già manifestata dallo stesso in fase di adesione;
  • se il lavoratore non è iscritto a nessun fondo pensione negoziale, il fondo di destinazione è invece individuato applicando il criterio indicato dall’art. 8, comma 7, lett. b) del Decreto lgs. 252/2005 per il conferimento del TFR tacito.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti che risultano iscritti ad un fondo pensione negoziale per effetto del solo versamento di contributi “aggiuntivi”, senza effettuare il versamento della contribuzione ordinaria, laddove tali lavoratori risultino essere aderenti ad una forma pensionistica territoriale e alla stessa destinino contributi ordinari, la posizione già in essere presso il fondo pensione negoziale territoriale sarà ricongiunta ad essa.

Obbligo aggiornamenti statutari - I fondi pensione negoziali territoriali devo attivarsi, entro giugno 2018, per apportare le modifiche statutarie necessarie a poter accogliere i predetti “contributi aggiuntivi”.
La legge specifica infatti che, laddove alla data del 1° luglio 2018 i fondi pensione negoziali territoriali non avessero ancora posto in essere le iniziative idonee alla predetta modifica statutaria, i contributi aggiuntivi dei lavoratori a tali fondi già iscritti affluiranno comunque agli stessi fondi territoriali di riferimento.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy