29 settembre 2018

Fondo Previambiente: FNP a favore dei lavoratori del settore

Autore: Ketti Fisichella
Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa, autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità Pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e sono: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali nonché i fondi pensione preesistenti cioè quelli istituiti anteriormente al novembre 1992.

Nello specifico, Il “Fondo Nazionale Pensioni a favore dei lavoratori del settore dell’igiene ambientale e dei settori affini”, Previambiente, è stato costituito in attuazione dei CCNL del 2 agosto 1995 e del 31 ottobre 1995 sottoscritti da Federambiente, FISE ed OO.SS. (CGIL-CISL-UIL-FIADEL), con i requisiti di associazione riconosciuta ai sensi dell’art. 12 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 05 dicembre 2005, n. 252. Successivamente con delibera COVIP del 19 gennaio 2000 il Fondo è stato iscritto all’Albo dei Fondi Pensione ai sensi dell'art.19, D.Lgs. n. 252/2005 con il numero 88. E' un Fondo ad adesione libera e volontaria ed è a contribuzione definita (i contributi sono quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva) e nello specifico, è il fondo pensione di categoria creato in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro dell’igiene ambientale e dei settori: edilizia residenziale pubblica, servizi pubblici culturali, servizi pubblici farmaceutici, servizi pulizie multiservizi, imprese private operanti nella distribuzione, recapito e servizi postali e familiari a carico sotto il profilo fiscale.
Sono associati al Fondo: i lavoratori, esclusi i dirigenti, assunti con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro purché previsto dai rispettivi CCNL applicati dalle imprese del settore privato e del settore pubblico dei servizi di igiene ambientale, dell'edilizia residenziale pubblica, nonché dei servizi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero, farmaceutici, cimiteriali e funerari, di pulizia e servizi integrati/multiservizi, dei consorzi e enti di industrializzazione, delle imprese private operanti nella distribuzione, recapito e servizi postali, delle imprese esercenti servizi postali in appalto e settori affini, i quali presentino domanda di associazione. Dal 01/01/2018, sono anche associati al fondo PREVIAMBIENTE, i lavoratori che sono stati iscritti attraverso l'adesione contrattuale (Circolare Previambiente dicembre 2017).

Nel 2007, data in cui è entrato in vigore il Decreto Legislativo 05/12/2005 n. 252, il Fondo Previambiente propone una pluralità di opzioni di investimento (comparti), ciascuna caratterizzata da una propria combinazione di rischio/rendimento: comparto garantito e comparto bilanciato.

L’obiettivo di gestione del comparto garantito è quello di mantenere la redditività degli “asset” affidati per la durata del mandato ad un livello minimo garantito pari al tasso di rivalutazione annuo del TFR (Trattamento di Fine Rapporto), mentre la finalità della gestione bilanciata è quella di concedere un investimento diversificato nelle seguenti classi di attività finanziarie: azioni, obbligazioni a medio/lungo termine ed un composito di obbligazioni a breve termine e BOT.

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui si maturano i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente.
Al momento del pensionamento si può scegliere di percepire la prestazione sotto forma di rendita (pensione complementare) o sotto forma di capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Invece, in costanza di rapporto di lavoro, si può richiedere un anticipo sul TFR, a condizione che ricorra almeno una delle seguenti necessità: acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ex Legge n. 457/1978 (manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia) relativamente alla prima casa di abitazione e spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle autorità pubbliche, per se e per i figli. Il diritto alla richiesta decorre dall'ottavo anno d'iscrizione al fondo e ai fini della determinazione dell’anzianità, sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto per i quali l’interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

E’ possibile presentare domanda per ulteriori anticipazioni, per le causali ammesse, in relazione ad interventi diversi e successivi. Ai sensi della normativa vigente non è comunque possibile presentare richiesta per l’acquisto della prima casa prima che siano trascorsi almeno 5 anni dalla precedente richiesta.
In presenza di contratti di “cessione del quinto”, è possibile richiedere un’anticipazione solo per spese mediche ed in questo caso, il Fondo erogherà l'anticipazione, ma tratterrà un quinto della prestazione a favore del cessionario.
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