4 settembre 2018

Fondo solidarietà ormeggiatori e barcaioli: assegno ordinario in Uniemens

Autore: Debhorah Di Rosa
L’INPS ha pubblicato, in data 31 agosto 2018, il messaggio n. 3235 con cui fornisce le istruzioni operative per l’esposizione in Uniemens dell’assegno ordinario con causale contratto di solidarietà difensiva erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.
L’Istituto fa presente che tutte le istanze presentate a partire dal 1° settembre 2018 e con decorrenza della prestazione dal 1° settembre 2018, dovranno riportare un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici).

La misura è fruibile dalle posizioni contributive che sono identificate dal codice di autorizzazione “2P”, avente il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli”.

Disciplina generale - L’erogazione dell’assegno ordinario da parte del Fondo di solidarietà bilaterale è volto a tutelare il reddito di ormeggiatori e barcaioli interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Da tale possibilità restano esclusi:
  • dirigenti;
  • lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

L’assegno ordinario è di importo pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, nel rispetto dei seguenti massimali:
  • inferiore o uguale a 2.125,36: 982,40 euro
  • superiore a 2.125,36: 1.180,76 euro

erogabili per un periodo non superiore a 80 giorni lavorativi ciascuno e per un massimo di 3.200 giorni di cassa integrazione complessivi annui.
La durata massima della prestazione non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Il pagamento dell’assegno ordinario è effettuato dall’impresa alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS all’impresa, nei successivi 6 mesi, o conguagliato in denuncia contributiva. Per i periodi di erogazione della prestazione dell’assegno ordinario, è versata dal Fondo, alla Gestione d’iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione correlata, utile per il conseguimento del diritto a pensione - ivi compresa quella anticipata - e per la determinazione della misura.

In caso di fruizione dell’assegno ordinario è previsto, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

Procedura di fruizione - I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il “CodiceEvento” ASR in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket. In particolare, dovrà essere indicato:
  • nell’elemento “Settimana” di “DatiRetributivi” di “DenunciaIndividuale”, nel campo “CodiceEvento” il codice che identifica l’evento di riduzione o sospensione tutelato dal Fondo;
  • nell’elemento “EventoGiorn” dell’elemento “Giorno” in corrispondenza di “CodiceEventoGiorn” numero ore dell’evento espresso in centesimi;
  • nell’elemento “NumOreEvento” il numero ore dell’evento espresso in centesimi;
  • nell’elemento “IdentEventoCIG” il codice identificativo ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”.

Anche nell’elemento “CodiceEvento” di “DifferenzeACredito” dovrà essere valorizzato il relativo codice evento.

Esposizione del contributo addizionale - Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori, relative a ciascuna domanda di assegno ordinario per contratto di solidarietà che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale “ConguagliCIG” “CIGAutorizzata” l’elemento “FondoSol”.

In particolare:
  • nell’elemento “NumAutorizzazione” di “CIGAutorizzata” va esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente;
  • nell’ elemento “CongFSolCausaleADebito” deve essere indicato contributo addizionale;
  • in “CongFSolImportoADebito” di “CongFSolADebito” di “FondoSol” va riportato il relativo importo.

A tal fine dovrà essere valorizzato il codice causale A102.
Negli elementi “CongFSolCausaleACredito” e “CongFSolImportoACredito” di “CongFSolACredito” di “FondoSol” andranno indicati, rispettivamente, la causale dell’importo posto a conguaglio ed il relativo importo. A tal fine dovrà essere valorizzato il codice causale L002.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy