18 maggio 2018

Giovani agricoltori: niente rivalutazione ai fini IRPEF per i terreni

Autore: Pasquale Pirone
Tempo di dichiarazione dei redditi, tempo di compilazione del quadro RA o del quadro A del modello dichiarativo, a seconda se rispettivamente il contribuente presenti il Modello Redditi o il Modello 730.

I due quadri sono dedicati all’indicazione dei terreni posseduti dal contribuente nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione reddituale. Dunque, al quadro RA o A, rispettivamente del Modello Redditi PF/2018 e Modello 730/2018, andranno indicati i terreni posseduti nell’anno d’imposta 2017.

Nel quadro vanno riportati il reddito dominicale ed il reddito agrario come risultanti dagli atti catastali. Al riguardo, tuttavia, si consideri che al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale (usufrutto, enfiteusi, ecc.) spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività agricola. Se, invece, l’attività agricola è esercitata da un’altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola. In altre parole, qualora il terreno fosse ceduto in affitto, il proprietario dichiarerà ai fini IRPEF il solo reddito dominicale, mentre il reddito agrario sarà dichiarato dall’affittuario.

Le rivalutazioni – Ai fini IRPEF, il reddito dominicale ed il reddito agrario vengono rivalutati rispettivamente, dell’80% e del 70%, ed ulteriormente rivalutati del 30%.

L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (in tal caso va barrata l’apposita casella 10 presente nel rigo in cui è dichiarato il terreno).

Si ricorda, inoltre, che per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF dei coltivatori diretti e degli IAP iscritti nella previdenza agricola (comma 54 della Legge n. 232/2016). Questi, comunque, dichiareranno il terreno nel quadro RA o A, ma andranno a barrare l’apposita casella 10 presente nel rigo.

I giovani agricoltori – La normativa di riferimento prevede, tuttavia, che la rivalutazione dell’80% e del 70% non va applicata nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza di determinate condizioni.

In particolare, l’art. 14, comma 3, della Legge n. 441/1998 (come modificato dall’art. 66 del D.L. 24 gennaio 2012), prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell’80% e del 70%) per i periodi d’imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:
  • non hanno ancora compiuto quaranta anni;
  • hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria. In quest’ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

Si tenga presente che, ai fini dell’agevolazione in commento, le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si possono acquisire, anche, entro 2 anni dalla stipula del contratto di affitto e che, il proprietario del terreno affittato deve accertare l’acquisita qualifica a pena di decadenza dal beneficio stesso.

A tal proposito giova ricordare che il coltivatore diretto è individuabile nel soggetto che coltiva il fondo “col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia” (art. 1647 c.c.) ed è considerato come piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.). In base, poi, alle leggi speciali riguardanti il comparto agricolo questi è definito come colui che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione del terreno, con lavoro proprio o della sua famiglia, e che la sua forza lavorativa non sia inferiore ad 1/3 di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.

Lo IAP, è “colui che dedica alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro. Sono escluse dal reddito globale le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo” (l’art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 99 del 2004).

Il proprietario del terreno dato in affitto ai giovani agricoltori che rispettano i citati requisiti, dichiarerà il terreno al quadro RA o A, a seconda del modello dichiarativo che andrà a presentare, ed indicherà, tra l’altro, alla casella “Casi particolari” il codice 4.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy