16 aprile 2018

Giustificazioni sufficienti a superare le presunzioni da accertamento sintetico

Autore: Giovambattista Palumbo
In tema di accertamento sintetico, la prova contraria può attenere anche alla disponibilità di redditi di entità e durata tali da costituire circostanza sintomatica del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Non è invece richiesta anche la prova che proprio quelle disponibilità finanziarie siano state utilizzate per sostenere le spese poste a fondamento dell'accertamento.

Il caso – La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 8746 del 10/04/2018, ha chiarito quali possono essere le giustificazioni che il contribuente può addurre per superare le presunzioni da accertamento sintetico.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza con la quale la CTR aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento sintetico, ex art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini delle imposte dirette nell'anno 2007.

I giudici di appello ritenevano infatti che la contribuente aveva dimostrato, con idonea documentazione, che l'acquisto dell'autovettura, che aveva fatto scaturire l'accertamento (trattandosi di auto del valore superiore ad Euro 40.000,00), era stato effettuato insieme al coniuge e facendo ricorso ad un finanziamento, che era l'unica auto posseduta dalla famiglia e che le spese di mantenimento dell'auto erano compatibili con il reddito annuo di oltre 25.000,00 Euro e con i risparmi accumulati, per Euro 111.471,00, nel quinquennio precedente, in assenza di altre spese voluttuarie.

La decisione – Secondo la Suprema Corte il motivo di ricorso, con cui l’Amministrazione finanziaria deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, e dell’art. 2967 cod. civ., per avere i giudici di appello ritenuto sufficiente, al fine dell'adempimento dell'onere probatorio gravante sul contribuente, la dimostrazione del solo possesso e non anche dell'utilizzazione delle indicate disponibilità finanziarie per sostenere le spese poste a fondamento dell'accertamento, era infondato.

Evidenziano infatti i giudici di legittimità che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria, ammessa per il contribuente, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (cfr. Cass. n. 25104 del 2014, Cass. n. 3804 del 2017 e Cass. n. 20477 del 2017), e non anche, invece, il “nesso eziologico tra spese effettuate e disponibilità finanziarie”, ovvero che proprio le disponibilità finanziarie siano state utilizzate per sostenere le spese poste a fondamento dell'accertamento.

Conclusioni - Qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, non è dunque necessaria anche la dimostrazione dell'esborso finanziario, essendo sufficiente la prova della mera esistenza della capacità di reddito e della durata della disponibilità di adeguate risorse finanziarie.

Il contribuente, pertanto, tra le altre, deve dimostrare solo di possedere liquidità, ma non anche il collegamento tra le spese di gestione e per incrementi patrimoniali con le utilizzazioni di tali liquidità.

Non bisogna dimenticare, comunque, che, come in effetti ribadito anche nella sentenza in commento, la normativa chiede al contribuente qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi.

Pur non prevedendo infatti, esplicitamente, la prova che detti redditi sono stati utilizzati per coprire (proprio) le spese contestate, il contribuente deve comunque fornire prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).

In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova della entità di ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso, previsione che ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi, e a consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che questi siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario.
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