30 ottobre 2018

Il diritto allo sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Autore: Ketti Fisichella
Lo Sciopero “È un'astensione collettiva dal lavoro da parte di lavoratori subordinati, spesso promossa dai sindacati, avente per finalità quella di ottenere, esercitando una pressione sui datori di lavoro, un miglioramento delle condizioni lavorative rispetto a quelle disciplinate dal contratto collettivo nazionale del lavoro”, purché non si riferisca a diritti contrattuali già esistenti, per i quali risulta essere il giudice unico competente a risolvere la controversia.

Il diritto allo sciopero è storicamente riconosciuto dall'art. 40 della Costituzione che comunque rimanda all'esercizio dello stesso, nell'ambito di norme che lo disciplinano.

Nel 1990, con Legge 146, successivamente modificata dalla Legge 83/2000 è arrivato il primo vero intervento legislativo, con il quale si sono disciplinate le norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali che possono essere considerati, ai sensi dell'art. 1, comma 1 “quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione”.

Un ruolo fondamentale nella disciplina è attribuito alla Commissione di Garanzia (o Autorità di garanzia sugli scioperi), un’autorità amministrativa indipendente istituita dall'art. 12 della L. 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, con il compito di vigilare sul corretto esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 sono i seguenti:
  • stato civile e servizio elettorale;
  • igiene, sanità e attività assistenziali;
  • attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
  • produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
  • raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
  • trasporti;
  • servizi concernenti l'istruzione pubblica;
  • servizi del personale;
  • servizi culturali.

Prima della proclamazione dello sciopero, le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione della procedura di raffreddamento e di conciliazione.

Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non può superare la durata di una giornata di lavoro, le astensioni successive alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare la durata di due giornate di lavoro, inoltre, l’impresa che svolge un servizio pubblico essenziale, almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione dal lavoro, deve provvedere a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.

In caso di servizio appaltato, la comunicazione di cui sopra deve essere indirizzata dall’impresa anche al committente, inoltre è necessario garantire che vengano effettuate le prestazioni per servizi indispensabili.

Ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto, o ai quali sia stata richiesta l’effettuazione della prestazione, in quanto indispensabile, e non ottemperano, vengono applicate le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato e proporzionate alla gravità dell’infrazione commessa, con l'esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportano mutamenti definitivi dello stesso, fatti salvi i provvedimenti di competenza della Commissione di Garanzia.
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