17 maggio 2018

Il furto della contabilità non esonera il contribuente dalla prova

Cassazione Tributaria, ordinanza depositata il 16 maggio 2018

Autore: Paola Mauro
Il contribuente che ha denunciato il furto della contabilità resta obbligato a fornire la dimostrazione del diritto alla detrazione potendo, a tal fine, rivolgersi ai fornitori. È quanto emerge dalla lettura della breve Ordinanza n. 11908/2018 della Sesta Sezione Civile – T della Suprema Corte, che accoglie un ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, che ha accolto il ricorso del contribuente, raggiunto da un avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno 2003, tenendo conto della denuncia di furto avente a oggetto la contabilità.

Avverso la decisione del Giudice dell’appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge (artt. 38 d.P.R. n. 600/73, 5 D.lgs. n. 472/1997, nonché artt. 2724, n. 3, e 2697 cod. civ.) sul rilievo che in presenza di una denuncia di furto della contabilità il contribuente deve comunque dimostrare di non essere in grado di reperire in altro modo la copia delle fatture mancanti.

Ebbene, per la Suprema Corte, l’Agenzia fiscale ha ragione.

Ai fini della decisione del caso, va dato seguito all’orientamento secondo cui:
  • «ove l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione dell'imposta, spetta a quest'ultimo dimostrarne la legittimità e la correttezza, sicché, quando il destinatario dell'avviso non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione per aver denunciato un furto della contabilità, non spetta all'Amministrazione operare un esame incrociato dei dati contabili ma al contribuente attivarsi attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse, con l'acquisizione - presso i fornitori - della copia delle medesime, non essendo la denuncia di furto per se stessa sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro contenuto specifico» (Cass. Trib. n. 18028/2016, n. 23331/2016 e n. 19956/2014).

La CTR, dunque, ha commesso l’errore di non considerare che i componenti negativi devono comunque essere provati dal contribuente.

Di conseguenza, la Suprema Corte ha imposto ai giudici palermitani di secondo grado di assumere una nuova decisione che tenga conto dei principi sopra riportati.
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