5 giugno 2018

Il quadro RB ed RA per le società semplici

Autore: Mattia Gigliotti
Il quadro RB del Modello Redditi SP/2018 deve essere compilato dalle società semplici ed equiparate che possiedono (nel 2017) a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.

Il quadro è composto da due sezioni: la prima (RB1 – RB12) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (RB14 – RB16), va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione.

In questo articolo si vuole porre in evidenza che la compilazione in commento interessa anche le società che lo scorso periodo d’imposta si sono trasformate in società semplici fruendo delle agevolazioni previste con la Legge n. 208/2015 e Legge n. 232/2016.

A tal proposito, si ricorda che con la prima delle due normative (Legge di bilancio 2016), il legislatore aveva introdotto una disciplina agevolativa per le società aventi come oggetto esclusivo o principale della propria attività la gestione di beni immobili diversi da quelli strumentali per natura o beni mobili iscritti nei pubblici registri e non utilizzati come strumentali. In particolare, nel 2016, veniva data possibilità di trasformarsi in società semplici con applicazione di un’imposta sostitutiva (aliquota 8%) di quella ordinaria. Successivamente, la Legge di Stabilità 2017 (Legge n. 232/2016) ha riaperto i termini anche per l’anno d’imposta 2017.

Come comportarsi per la dichiarazione redditi – Occorre distinguere a seconda che la trasformazione abbia riguardato una società di persone commerciale o un società di capitali.

Nel primo caso (trasformazione di snc o sas in società semplice), si presenta un solo Modello Redditi SP (entro il 31/10/2018).
Nel caso, invece di trasformazione di società di capitali si devono presentare due dichiarazioni dei redditi. Una riferita al periodo ante trasformazione (entro il 9° mese successivo alla trasformazione) ed una dichiarazione dei redditi relativa alla società semplice (post trasformazione).

Il quadro RA per la società semplice agricola – Il quadro RA del Modello Redditi SP/2018, va compilato dalle società semplici ed equiparate che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno.

Il quadro va compilato anche dalle società semplici ed equiparate affittuarie di fondi nei quali esercitano l’attività agricola (questi soggetti devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario).

Ai fini IRPEF, i redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall’applicazione delle tariffe d’estimo, rivalutati rispettivamente dell’80% del 70%. Si applica poi una ulteriore rivalutazione del 30%.

Tuttavia l’ulteriore rivalutazione non deve essere applicata sui redditi derivanti da terreni agricoli, nonché da quelli, non coltivati, posseduti e condotti da società aventi la qualifica di imprenditori agricoli professionali (IAP). Si consideri che, l’ulteriore rivalutazione sul reddito agrario non si applica alle società aventi la qualifica di IAP, indipendentemente dalla proprietà del terreno.

Inoltre, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli IAP e possono beneficiare dell’agevolazione in esame anche le società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche (purché questi siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale). In questi casi va barrata la casella 10 presente al quadro RA.
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