9 maggio 2018

Immobile “di lusso”. Senza sanzione la dichiarazione mendace

Al contribuente si applica il favor rei in virtù del superamento del D.M. 2 agosto del 1969

Autore: Paola Mauro
In tema di agevolazioni “prima casa”, la superficie superiore a 240 mq non è più tra i requisiti che rendono l’immobile “di lusso”, in quanto il Legislatore ha superato i criteri di cui al D.M. 2 agosto del 1969, decidendo di dare rilievo al solo dato catastale (categorie A/1, A/8, A/9). Da ciò consegue che l’acquirente non può essere sanzionato per la dichiarazione mendace riguardo alla dimensione dell’immobile compravenduto resa prima del 1° gennaio 2014, trovando in tal caso applicazione il principio del favor rei previsto dall'art. 3 del D.lgs. n. 472/1997. In ragione della disposizione sopravvenuta, la condotta che prima integrava una violazione fiscale non integra più il presupposto per l’irrogazione della sanzione.

È quanto si ricava dalla lettura della sentenza n. 44/20/18 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

La CTR ha accolto parzialmente l'appello di due coniugi che nel 2012 hanno acquistato un immobile in costruzione beneficiando delle riduzioni fiscali “prima casa”, poi revocate perché l’Ufficio ha rilevato il carattere “di lusso” dell’abitazione, avendo superficie complessiva pari a mq. 267,63.

Fino al 31/12/2013 è stato in vigore il D.M. 2 agosto 1969, in base al quale andava considerata “di lusso” la singola unità immobiliare avente superficie utile complessiva superiore a mq. 240.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 il requisito “di lusso” è identificato in base alla categoria catastale dell'unità immobiliare: A/1, A/8, A/9. Laddove l'unità immobiliare appartenga a una delle categorie catastali appena citate, l'immobile si considera automaticamente "di lusso", senza necessità di ulteriori verifiche.

Ebbene, nel caso che ci occupa, i giudici di appello hanno preso atto della categoria catastale A/7 dell’immobile oggetto di controversia, ma hanno ritenuto di non poter applicare retroattivamente i nuovi parametri normativi per identificare l’immobile “di lusso”.

Nella fattispecie, il trasferimento immobiliare si è perfezionato il 28 dicembre 2012 e perciò a venire in rilievo, ai fini della decisione, sono i parametri di cui al D.M. 2 agosto 1969, tra cui il paletto della dimensione dell'immobile (240 mq). La CTR meneghina, dunque, ha confermato l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte notificato agli acquirenti dall’Agenzia delle Entrate, vista l’esistenza del presupposto per la revoca del bonus “prima casa”, avendo l’immobile superficie complessiva pari a mq 267,63.

Il Collegio lombardo, d’altro canto, ha dichiarato non dovute le sanzioni in virtù di quanto stabilisce il D.lgs. n. 472/97, articolo 3 (“Principio di legalità”), comma 2:
  • «Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.»

I giudici di appello, a proposito delle sanzioni, osservano che l'innovazione legislativa ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014, come previsto dall'art. 10, comma 5, del D.lgs. n. 23 del 2011, mentre nella fattispecie l'atto negoziale è intervenuto in data 28 dicembre 2012. Ciò tuttavia non impedisce alla nuova disposizione, «che ha in definitiva agganciato l'esistenza del tributo a fatti diversi da quelli originariamente previsti in forza della normativa precedentemente in vigore, di spiegare effetti ai fini sanzionatori, posto, che, proprio in ragione della disposizione sopravvenuta la condotta che prima integrava una violazione fiscale non integra più il presupposto per l'irrogazione della sanzione», per il principio del “favor rei” di cui all’art. 3 D.lgs. n. 472 del 1997.

Pertanto la CTR della Lombardia ha annullato le sanzioni irrogate agli appellanti, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Si segnala che l’orientamento espresso dai giudici territoriali è in linea con l’insegnamento della Cassazione (ad esempio, Cass. Sez. Trib. n. 3357/2017).
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