25 luglio 2018

Imposta di soggiorno. Danno erariale dell’albergatore

Cassazione – Sezioni unite civili, sentenza depositata il 24 luglio 2018

Autore: Paola Mauro
Deve rispondere di danno erariale di fronte la Corte dei Conti, il gestore della struttura ricettiva che non provvede al versamento al Comune delle somme riscosse a titolo d’imposta di soggiorno.

È quanto hanno affermato le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 19654/2018, depositata ieri.

Un albergatore toscano è stato citato avanti la Sezione giurisdizionale della Corte di Conti per rispondere di danno erariale in relazione alla condotta di mancato versamento al Comune di quanto riscosso dai clienti, a titolo d’imposta di soggiorno.

L’imprenditore ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, ex art. 41 c.p.c., ritenendo il suo caso estraneo alla competenza della magistratura contabile.

Ebbene, le Sezioni Unite Civile della Cassazione, con la sentenza in esame, hanno smentito l’assunto del ricorrente, dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti della Toscana.

Le Sezioni Unite, in particolare, ricordano che l’imposta di soggiorno è stata (re)introdotta con il D.lgs. n. 23 del 2011 e trova attualmente esclusiva disciplina nei singoli Regolamenti comunali. Aggiungono che il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra il Comune che ha istituito l’imposta e colui il quale alloggia nella struttura ricettiva, su cui la stessa imposta grava. Dal canto suo il gestore della struttura ricettiva (o “albergatore”) non assume la funzione di “sostituto” o “responsabile d’imposta”, ruolo che non gli è attribuito dalla normativa primaria, e che neppure i regolamenti comunali potrebbero attribuire. Questi ultimi, invece, affidano all’albergatore attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell’ente locale; sicché, tra il gestore della struttura ricettiva e il Comune, s’instaura un “rapporto di servizio pubblico” con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario, sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato, assumendo centrale rilevanza la riscossione dell’imposta e il suo riversamento nelle casse comunali.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, quindi, affermano che il gestore della struttura ricettiva (o “albergatore”), che per conto del Comune incassa da coloro che vi alloggiano l’imposta di soggiorno con obbligo successivamente di versarla al Comune, «maneggia senz’altro denaro pubblico, ed è conseguentemente tenuto alla resa del conto».

I giudici con l’”Ermellini”, dunque, hanno dichiarato la giurisdizione della Corte dei Conti. Il ricorrente non dovrà pagare le spese del giudizio.
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