17 dicembre 2020

Imposta immobiliare sulle piattaforme marine: i chiarimenti del DEF

Autore: Redazione Fiscal Focus
Con la Risoluzione n.8/DF/2020, Il MEF, dipartimento delle finanze, ha fornito chiarimenti in merito al regime dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine, IMPi, istituita dal DL n.124/2019, a decorrere dall’anno 2020, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

Ambito applicativo dell’imposta - Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale, così come individuato dall’articolo 2 del Codice della Navigazione.

Quindi, condizione necessaria e sufficiente ai fini dell’imponibilità a titolo di IMPi è la destinazione della struttura alla coltivazione di idrocarburi che è regolata dal titolo “concessione di coltivazione”. Tale destinazione alla coltivazione, tra cui rientra anche l’attività di estrazione, persiste per tutta la durata della piattaforma marina fino alla sua dismissione che è regolata da una disciplina ad hoc.

Momento in cui la piattaforma cessa di essere soggetta all’imposta - La piattaforma cessa di essere destinata alla coltivazione di idrocarburi una volta che tutti i pozzi afferenti o collegati alla medesima piattaforma marina siano stati chiusi minerariamente, e non all’atto dell’esaurimento del giacimento.

Individuazione degli elementi che compongono la piattaforma per la determinazione della base imponibile – L’articolo 38 comma 2 del Dl n.124/2019 stabilisce che “la base imponibile è determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, richiamato dall'articolo 13 comma 3 del DL n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011”.

A tali beni, pertanto, risulta applicabile l'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, in virtù del quale per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti aggiornati con decreto del MEF.

Pertanto, per espressa previsione normativa, è solo a questo valore contabile che si deve far riferimento per determinare la base imponibile delle piattaforme marine ai fini IMPi, senza la possibilità di scomputare la parte impiantistica. Occorre evidenziare che l’art. 38, comma 2 del DL n. 124/2019 si limita a mutuare solo il riferimento al valore contabile come parametro per la determinazione della base imponibile dell’IMPi, senza voler con questo operare un totale rinvio alle disposizioni previste ai fini IMU per i fabbricati strumentali del gruppo catastale D privi di rendita.

Dichiarazione– Il comma 7 dell’articolo 38 stabilisce che “Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative alla deducibilità in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del DL n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e le altre disposizioni della medesima imposta, in quanto compatibili”.

Vi è quindi un nuovo rinvio ad una norma che disciplina l’IMU. L’obbligo dichiarativo persiste in tutti i casi in cui il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. Pertanto, il valore contabile il parametro per la quantificazione della base imponibile ai fini IMPi, il DEF ritiene che occorre presentare la dichiarazione delle piattaforme per il primo anno di tassazione, utilizzando il modello IMU attualmente disponibile e che negli anni successivi la dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente in caso variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

L’obbligo dichiarativo deve essere assolto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, al comune di riferimento cui spettano le somme.
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