16 febbraio 2018

Indennità antitubercolari: i nuovi importi 2018

L’indennità antitubercolare giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati è passata da 13,14 euro a 13,28 euro.

Autore: DANIELE BONADDIO
Variano gli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 novembre 2017 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.280 del 30 novembre 2017) per l’anno 2018. Infatti, per effetto di quanto determinato dal menzionato Decreto - circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2018 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2017 (in luogo della misura provvisoria pari allo 0,0% determinata con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 novembre 2016) - le percentuali di variazione sono pari rispettivamente allo 0,0% dal 1° gennaio 2017 e all’1,1% dal 1°gennaio 2018.

A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 26/2018.

Importi 2018 - Alla luce di quanto appena affermato, gli importi per l’anno 2018 risultano così determinati:
  • 13,28 euro per l’indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati;
  • 6,64 euro per l’indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975;
  • 22,14 euro per l’indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera);
  • 11,07 euro per l’Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera);
  • 89,34 euro per l’assegno di cura o di sostentamento (mensile).

Indennità antitubercolari – L’assegno per cure tubercolari spetta ai soggetti che si ammalano di malattia tubercolare e che possono far valere sia il requisito amministrativo di almeno 52 contributi nell'arco della vita lavorativa sia quello sanitario, accertato dal Centro Medico Legale della Struttura INPS territorialmente competente all’atto della domanda. L’indennità viene erogata dall'INPS (dopo l'accertamento dei requisiti contributivi e sanitari) e sorge al verificarsi del rischio. Esso si estende anche ai familiari a carico (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori) malati di tubercolosi, anche se non assicurati presso l'INPS.

Riassumendo, quindi, l’indennità spetta:
  • agli assicurati, ossia lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali nell'arco dell'intera vita lavorativa) nell’assicurazione generale obbligatoria contro la TBC;
  • ad alcune categorie di lavoratori del settore pubblico;
  • alcune categorie di pensionati e titolari di rendita per sé e per i componenti la propria famiglia;
  • e ai familiari a carico dell’assicurato.

Durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali, quando non si ha diritto all'intera retribuzione, spetta una indennità giornaliera, che decorre dal giorno dell’inizio della malattia tubercolare, anche se inizialmente sia stata certificata come comune e, a seguito di ulteriori accertamenti, sia poi risultata di natura specifica.
In particolare, l’indennità giornaliera:
  • è pari a quella che sarebbe stata corrisposta, nel caso di malattia comune;
  • spetta, in misura intera, nelle stesse percentuali della malattia comune (la retribuzione percepita nel mese precedente, presa a riferimento per il calcolo, deve essere divisa per 30) per i primi 180 giorni comprese la carenza, le domeniche e le festività;
  • si riduce, dal 181° giorno, nella misura fissa (stabilita annualmente con decreto ministeriale);
  • non può essere, in nessun caso, inferiore alla misura fissa;
  • ai titolari di pensione, categoria SO, la misura fissa si riduce del 50%;
  • ai familiari spetta in misura fissa del 50%.

Dura fino a quando l’assistito necessita di cure, (ovvero fino alla data della stabilizzazione, o guarigione clinica).
Le prestazioni economiche decorrono:
  • in via generale, dalla data del ricovero;
  • nel caso di cura ambulatoriale/domiciliare, decorrono dalla data in cui è pervenuta all'Istituto la certificazione sanitaria attestante l'effettuazione della cura;
  • in caso di malattia ritenuta inizialmente “comune” si accerti essere poi “specifica”, la decorrenza delle indennità antitubercolari deve coincidere con la data di effettuazione della prima visita (medico di base), quale risulta dalla certificazione prodotta ai fini dell'indennità di malattia ferma restando, peraltro, la necessità della domanda”.

Presentazione domanda - La domanda di prestazioni antitubercolari e gli eventuali ricorsi in via amministrativa possono essere presentati sia dall’assicurato sia dal familiare infermo.

Qualora quest’ultimo sia un minore o interdetto, la domanda può essere presentata dalla persona che esercita la patria potestà o la tutela.

Per la presentazione della domanda da parte dell’interessato (assicurato o familiare di assicurato) è stata attivata, a decorrere dal 1° aprile 2012, la modalità di presentazione telematica attraverso i seguenti canali:
  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – menu Prestazioni e servizi>Tutti i servizi e selezionando dall’elenco alfabetico il servizio “Assegno cure antitubercolari”;
  • PATRONATI – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • CONTACT CENTER MULTICANALE – attraverso il numero verde 803.164.

Una volta compilata la domanda, il sistema produce, in automatico, la ricevuta di presentazione della stessa e il rispettivo modello precompilato con i dati inseriti.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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