23 novembre 2018

IRAP & professionisti. Litisconsorzio necessario tra Studio e singoli associati

Autore: Paola Mauro
Con riguardo a un accertamento in materia di IRAP, il giudizio deve essere nuovamente celebrato qualora la Commissione tributaria non abbia integrato il contradditorio rispetto ai partecipanti all’Associazione professionale, da ritenersi litisconsorti necessari.

È quanto emerge dall’Ordinanza n. 29128/2018 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, depositata il 13 novembre.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso di legittimità proposto da due professionisti associati, cui è stato notificato un avviso di accertamento di maggiore IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2002.

In primo grado la pretesa fiscale è stata parzialmente annullata, mentre, in sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso dei contribuenti e ha, quindi, condannato alle spese l'Associazione professionale.
Ebbene, ricorrendo per cassazione i professionisti hanno, in particolare, dedotto la nullità della decisione di secondo grado, per violazione degli artt. 18, 22 e 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto l'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato notificato a soggetto diverso (lo Studio associato) dagli originari ricorrenti in primo grado (gli unici due associati).

Gli Ermellini hanno avuto modo di precisare che, sul piano processuale, per le società di persone e per gli Studi professionali associati - privi anch'essi di distinta e autonoma personalità giuridica – valgono le stesse regole e, ove in un giudizio siano stati parti tutti gli associati della medesima Associazione professionale, quest'ultima deve ritenersi ritualmente partecipe della lite.

Gli Ermellini aggiungono che quando si controverte dell'IRAP dovuta da una società di persone, trattandosi d’imposta assimilabile alla soppressa ILOR, da imputarsi per trasparenza ai soci, sussiste il litisconsorzio necessario di questi ultimi nel giudizio di accertamento avente per oggetto detta imposta (Cass. S.U. n. 13452/2017 e n. 10145/2012).

È vero, poi, che l'accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d'impugnazione, la necessità d'integrare il contraddittorio nei confronti dei suoi soci. Tuttavia in un caso come in esame, dove l'Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (nella specie in relazione all'IRAP), fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l'inscindibilità delle due situazioni, in quanto insuscettibile di autonoma definizione (Cass. trib. 6303/2028).

Ed è indubbio – hanno affermato ancora i Massimi Giudici - che tali principi debbano trovare applicazione anche per l’IRAP dovuta dalle Associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, le quali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 446 del 1997 - attraverso il rinvio espresso all'art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR -, sono da ritenersi equiparate alle società semplici.

Pertanto, nell’ordinanza in esame viene enunciato il seguente principio di diritto:
  • «In materia di accertamento dell'IRAP dovuta da uno studio professionale associato, trattandosi di imposta imputata per trasparenza agli associati, sussiste il litisconsorzio necessario sostanziale tra l'associazione e i suoi associati; tuttavia, ove nel giudizio siano stati parti tutti gli associati della medesima associazione professionale, quest'ultima deve ritenersi ritualmente partecipe della lite, difettando essa di distinta personalità giuridica».

Nel caso di specie, dunque, correttamente il giudizio di primo grado, avente per oggetto un avviso di accertamento in materia di IRAP, si è celebrato alla presenza di tutti gli associati e, quindi, anche dello Studio professionale, mentre essendo stato notificato l'appello dell'Agenzia delle Entrate soltanto allo Studio - senza che gli associati abbiano inteso poi costituirsi spontaneamente e senza che la commissione regionale abbia disposto l'integrazione del contraddittorio -, deve ritenersi violato il litisconsorzio necessario sostanziale tra le parti del giudizio di primo grado.

Perciò, in applicazione del principio di cui sopra, la Suprema ha dichiarato d'ufficio la nullità del giudizio di secondo grado e, per l’effetto, la sentenza impugnata è stata annullata, con rinvio degli atti alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, per un nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio.
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