Nell’ambito delle cessioni di ortaggi grigliati surgelati che contengono una minima quantità di olio utilizzato come coadiuvante tecnologico, l’aliquota Iva da applicare è quella al 4%. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in risposta ad una consulenza giuridica (
Risposta n. 16 del 15.05.2019) richiesta da un’Associazione.
Nello specifico, l’Associazione domanda quale trattamento fiscale, ai fini Iva, bisogna applicare nelle ipotesi di cessione di prodotti vegetali surgelati, nella fattispecie “ortaggi grigliati surgelati”.
La posizione dell’istante
Con espresso richiamo della Risoluzione n. 18/E del 14 febbraio 2017, l’Associazione, ragionando per analogia, ritiene corretto applicare l’aliquota del 4% di cui al punto 6) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972. In quell’occasione, infatti, veniva chiarito che
“anche il basilico surgelato con aggiunta di olio può essere classificato in tale voce, in quanto l’aggiunta di una piccola quantità d’olio di semi di girasole (massimo 3 per cento) non ha alcuna funzione di condimento, bensì serve come anti agglomerante ed ha lo scopo di mantenere disgregate le piccole foglie e serve a mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di sapore e colore”.
Secondo l’istante, dunque, avendo l’aggiunta di olio negli ortaggi grigliati surgelati la sola funzione di anti agglomerante, come chiarito per il basilico surgelato, anche in questo caso si può applicare l’aliquota del 4%.
La risposta dell’Entrate
Nel fornire la propria consulenza giuridica, l’Agenzia delle Entrate fa presente che l’istante aveva preventivamente chiesto il parere dell’Agenzia delle Dogane che, in base a quanto dichiarato dall’Associazione, ha affermato:
“Sulla base di quanto dichiarato dall’istante, si ritiene che i prodotti in oggetto possano essere classificati, nel rispetto delle Regole Generali per l’Interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare Regole 1 e 6), nell’ambito del Capitolo 07 della Tariffa Doganale “Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili”, alla voce 0710: “ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati”.
Richiamando quanto riportato nelle Note Esplicative al Sistema Armonizzato relativo alla voce 0710 l’Agenzia delle dogane precisa che
“questa comprende gli ortaggi e i legumi congelati che, se presentati allo stato fresco o refrigerato, rientrano nelle voci da 0701 a 0709. Tali ortaggi o legumi sono generalmente congelati industrialmente attraverso un processo di surgelamento e possono anche essere stati cotti in acqua o al vapore prima della congelazione. Ne sono per contro esclusi gli ortaggi o i legumi cotti con altri procedimenti o preparati con altri ingredienti.
Per dichiarazione di parte le verdure di specie sono sottoposte esclusivamente a processi fisici (selezione, lavaggio, e una sorta di “scottatura” detta blanching, che è un trattamento termico superficiale, che non può considerarsi un vero e proprio procedimento di cottura), cui segue con la massima tempestività la surgelazione vera e propria, che si conclude con il raggiungimento della temperatura di -18° in tutti i punti del prodotto.
L'aggiunta di una piccola percentuale di olio (circa 3%), “spraizzata” sul prodotto non ne modifica la classificazione, in quanto gli ortaggi non sono prefritti; l’olio, infatti, come dichiarato dall’istante, non ha, alcuna funzione di condimento, ma bensì serve come antiagglomerante, che, favorendo il distacco delle fette di prodotto ha lo scopo di mantenere disgregati i pezzi”.
Pertanto, conclude l’Agenzia delle Entrate, laddove gli ortaggi grigliati surgelati presentino le caratteristiche merceologiche sopra evidenziate,
sarà applicabile l’aliquota IVA del 4%.