L’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto n. 13/2021 afferma che il diritto alla detrazione dell’Iva assolta in dogana può essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo è venuto in possesso del documento contabile, e lo ha annotato in contabilità, ai sensi dell’articolo 25 del
Decreto Iva, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.
Il diritto alla detrazione dell’Iva assolta in dogana, possibile solo da parte dell’effettivo destinatario della merce importata, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti, sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (articolo 19 comma 1 Decreto Iva).
Ai fini degli obblighi di registrazione e dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, le bollette doganali sono soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto. Pertanto, il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione coincide con il momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione disposta dalla norma:
- sostanziale, ovvero l’avvenuta esigibilità dell'imposta,
- formale, e cioè il possesso di una valida fattura e/o di una bolletta doganale.
Di conseguenza, il diritto alla detrazione può essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza