12 maggio 2018

Jobs Act autonomi: INPS spiega come applicare le nuove tutele previdenziali

Autore: Debhorah Di Rosa
Con la circolare n. 69 dell’11 maggio 2018 arrivano dall’INPS le istruzioni procedurali che danno corpo alle previsioni introdotte dalla legge n. 81 del 2017, in materia di tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale.

Ambito di applicazione - La nuova normativa si applica alle prestazioni lavorative da lavoro autonomo, ex 2222 C.C., con cui un soggetto si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente.

Ma la nuova disciplina riguarda anche le professioni intellettuali, regolamentate e non regolamentate e i rapporti destinatari di disciplina speciale. Inclusi dunque anche tutti i professionisti iscritti ad albi e alle casse professionali. Restano esclusi gli imprenditori e, in generale, i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e chi esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Nuove tutele previdenziali - Il dettato normativo prevede l’introduzione di una serie di nuove tutele a favore di tutti i lavoratori non legati da un vincolo di subordinazione la cui attività, anche se svolta in modo continuativo presso un committente, è autonoma e non organizzata in forma di impresa:
  • ampliamento dei requisiti contributivi per l’accesso all’indennità Dis-coll, ormai strutturale, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi di ricerca e assegnisti;
  • spettanza, agli iscritti alla Gestione separata (non titolari di pensione o assicurati presso altra contribuzione previdenziale obbligatoria) del congedo parentale per un periodo complessivamente pari a sei mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino. L’indennità di maternità spettante per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi è riconosciuta alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla Gestione separata INPS a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa;
  • equiparazione alla degenza ospedaliera dei periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento;
  • per tutti gli iscritti alla Gestione separata, l’indennità di maternità spetta, per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi, alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla Gestione separata INPS, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
  • sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare; in caso di maternità, la lavoratrice autonoma può farsi sostituire da altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

Sospensione dei versamenti contributivi - Nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa di durata superiore a sessanta giorni, è possibile sospendere il versamento contributivo per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni. Al termine della sospensione, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione. Con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il committente deve:
  • trasmettere per via telematica, nei termini ordinari, il flusso UniEmens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1;
  • sospendere il versamento della contribuzione, sia della quota pari ad un 1/3 a carico del collaboratore che di quella pari a 2/3 a carico dell’azienda committente;
  • effettuare il versamento in un’unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi sospesi (in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione) al termine del periodo di sospensione o comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.

Nel caso la sospensione riguardi un professionista, è necessario operare come segue:
  • indicare nel quadro RR, sez. II, l’importo della contribuzione sospesa;
  • sospendere il versamento della contribuzione dovuta (saldo e/o acconto dovuto nel periodo di sospensione);
  • presentare all’Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata - Comunicazione bidirezionale;
  • effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi (in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione) al termine del periodo di sospensione o comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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