L’Agenzia delle Entrate, nell’istanza di interpello n. 139 del 27 dicembre, ha chiarito che l’operazione di scissione parziale proporzionale che non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non presenta profili di elusività, in quanto non ravvisa contrasti con la ratio di disposizioni tributarie o con i principi dell’ordinamento tributario.
Le operazioni di scissione proporzionale rientrano nell’ambito del progetto di riorganizzazione che il gruppo intende intraprendere in Italia, ossia un processo di spin-off immobiliare con il quale trasferire ad una società terza, svolgente già attività di gestione del patrimonio immobiliare a favore delle società del gruppo, i compendi immobiliari (i.e. siti logistici) di proprietà delle società operative scindendi.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che, in linea di principio, l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del TUIR, e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie, che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.
In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alla società beneficiaria, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Le medesime considerazioni valgono anche per il contratto di locazione finanziaria, in forza del quale la scindenda detiene il sito logistico, che per effetto della scissione viene trasferito alla società beneficiaria.
La scissione, infatti, diversamente dalla cessione del contratto di leasing – disciplinata dall’articolo 88, comma 5, del TUIR secondo cui “in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva” – non determina l’emersione di base imponibile, poiché nell’ambito della riorganizzazione aziendale, il trasferimento del contratto di leasing comporta, come affermato con risoluzione n. 58 del 22 marzo 2007, solo il subentro alla società utilizzatrice (società scissa) di un altro soggetto (la società beneficiaria, che si troverà nella medesima posizione giuridica, contabile e fiscale della scissa), con possibilità, per il nuovo titolare, di riscattare il bene (per il prezzo previsto nel contratto di leasing) ovvero di cedere il contratto, con il conseguente assoggettamento a tassazione, in questo caso, della sopravvenienza realizzata, ai sensi del citato articolo 88, comma 5, del TUIR.
Sulla base delle dichiarazioni e delle affermazioni delle istanti, nonché dell’analisi del contenuto dell’istanza di interpello n. 139/2018 e della documentazione integrativa trasmessa, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’operazione di scissione parziale proporzionale prospettata non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni tributarie o con i principi dell’ordinamento tributario.
La scissione in esame appare, infatti, operazione fisiologica nell’ambito della riorganizzazione prefigurata in istanza, volta alla concentrazione e riorganizzazione del compendio immobiliare nell’ambito del gruppo industriale di appartenenza, con conseguente separazione dell’attività operativa da quella immobiliare, al fine di sviluppare al meglio le due attività.
Rimane fermo che l’operazione di scissione dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell’articolo 173 del TUIR (anche in relazione al rinvio ivi contenuto ai commi 5 e 6 dell’articolo 172) e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.
Con riguardo ai profili IRAP, l’Agenzia delle Entrate ritiene che in relazione ai profili di elusività dell’operazione descritta debbano valere le medesime considerazioni assunte ai fini delle imposte sui redditi.
Per quanto attiene l’imposta di registro, con riferimento all’operazione di scissione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che essa non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale “indebito” per le medesime considerazioni svolte ai fini delle imposte sui redditi.
Resta inteso che le operazioni di scissione societaria, così come quella oggetto di esame, sono assoggettate a registrazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al TUR di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, con applicazione dell’imposta nella misura fissa di euro 200.