11 gennaio 2018

LdB 2018: lavoro occasionale più ampio per gli assistenti di stadio

Autore: DANIELE BONADDIO
L’istituto del lavoro occasionale (ex “voucher” o “buoni lavoro”), che recentemente è stato ridisciplinato dall’art. 54-bis del Decreto Legge 24 aprile 201, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha subito nuovamente una interessante modifica per quanto concerne l’ambito di utilizzo di tale strumento. La novità, contenuta all’art. 1, co. 368 della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 2015/2017), prevede la possibilità per gli assistenti di stadio (c.d. steward) di poter accedere al lavoro occasionale in termini più ampi rispetto a quelli posti dalla disciplina generale relativa a tale istituto.

Vediamo nel dettaglio la novità.

Disciplina generale – Prima di entrare nel merito della novità introdotta dall’ultima Manovra Finanziaria, entrata in vigore dal 1° gennaio 2018, risulta fondamentale riepilogare brevemente quella che è la disciplina generale in tema di lavoro occasionale.

Si ricorda che l’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (c.d. Manovra Correttiva) ha colmato il vuoto normativo che si era creato a seguito dell’abrogazione tout court della disciplina del lavoro occasionale mediante il D.L. n. 25/2017. Il provvedimento normativo, come noto, ha eliminato i storici “voucher” introducendo due nuovi strumenti per retribuire il prestatore di lavoro:
  • il Libretto Famiglia che può essere utilizzato esclusivamente da persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa;
  • e il Contratto di prestazione occasionale che può essere utilizzato da professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.

Detto ciò, il primo elemento a cui fare sempre riferimento quando le parti si apprestano ad instaurare un rapporto di tipo occasionale è senz’altro il limite economico. La nuova formulazione prevede di NON superare i seguenti limiti economici, per ciascun anno civile, pari a:
  • 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Novità – La novità della Legge di Bilancio 2018 s’inserisce proprio in quest’ultimo aspetto, ed in particolare sui limiti di importo dei compensi, che, per le attività in esame, viene elevato a 5.000 euro (in un anno civile) per ciascun prestatore, con riferimento a ciascun utilizzatore (e non alla totalità dei prestatori o utilizzatori).

Per l'individuazione delle attività degli assistenti di stadio interessate dalla deroga, la novella fa riferimento al D.M. 8 agosto 2007. Quest'ultima disciplina è posta con riferimento ai complessi ed agli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgano partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche.

Cosa devono fare le società sportive? – Alla luce della novità introdotta, come devono operare le società sportive per utilizzare gli steward negli stadi? Lo strumento con il quale è possibile retribuire i lavoratori è il Libretto famiglia, di natura informatica, acquistabile attraverso la piattaforma INPS o un Ufficio Postale.

Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:
  • € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
  • € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;
  • € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
  • € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.

Quanto alla comunicazione della prestazione lavorativa, essa è successiva alla stessa (con questo sistema le società sportive non debbono comunicare la stessa almeno 60 minuti prima dell’inizio come gli altri committenti) e va effettuata entro il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento dell’attività, pur essendo possibile una comunicazione con cadenza giornaliera, secondo un calendario informatico presente nella piattaforma.

Essa deve contenere:
  • i dati identificativi dello steward;
  • il compenso pattuito;
  • il luogo di svolgimento e la durata della prestazione;
  • eventuali notizie necessarie ai fini della gestione del rapporto.

La comunicazione viene ricevuta, contestualmente, anche dallo steward via SMS o posta elettronica (nei dati di registrazione in piattaforma va inserito il numero di cellulare o, in alternativa, l’indirizzo e-mail).
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy