In sede di redazione della dichiarazione Iva 2019, particolare attenzione deve essere prestata nella compilazione di un campo che, seppur apparentemente di scarsa rilevanza, presenta una serie di criticità interpretative alla luce degli ultimi orientamenti di prassi. Non sono molti, infatti, coloro che hanno prestato la dovuta attenzione ad una problematica che rischia di avere impatti piuttosto ampi: la compilazione del rigo VO33. E’ pacifico che tale campo va compilato
“dai contribuenti che essendo in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime previsto dall’ articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, hanno optato, nell’ anno 2018 per la determinazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari”. Ciò che non è pacifico invece, è la durata di tale opzione. La questione è tutt’altro che marginale: basti pensare al potenziale numero di casi in cui il regime forfettario non è conveniente ed alle conseguenze che potrebbe comportare la scelta o meno di aderire ad un regime piuttosto che a un altro. Ma da cosa nasce il dubbio su una questione che dovrebbe essere relativamente semplice? Il dubbio nasce proprio da una risposta della stessa Agenzia delle Entrate la quale parrebbe aver “svincolato” dalla durata triennale il contribuente che, pur avendo i requisiti per aderire al regime forfettario, abbia optato per la determinazione del reddito nei modi ordinari applicando il regime di contabilità semplificata.
La risoluzione N° 64 del 2018
Nella
Risoluzione n. 64, infatti, l’Agenzia è dell’avviso che la scelta per comportamento concludente di avvalersi del regime contabile semplificato in luogo di quello forfettario, non vincoli il contribuente alla permanenza triennale nel regime scelto (ergo nel regime di determinazione del reddito nei modi “ordinari”), trattandosi comunque di un regime naturale proprio dei contribuenti minori. Se ne dovrebbe concludere dunque, che solo chi abbia optato per la contabilità ordinaria sia vincolato al termine triennale previsto dalla legge. Tuttavia, se l’interpretazione dell’Agenzia (tra l’altro ribadita anche nel corso di convegni con la stampa specialistica sulle novità in materia di norme fiscali) è indubbiamente favorevole al contribuente, essa non è supportata da alcun riferimento normativo.
La normativa
Ai sensi dell’articolo 1, comma 70, delle Legge 190 del 2014
“i contribuenti che applicano il regime forfettario possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata”. Tuttavia, l’articolo 1 del
D.P.R. 442 del 1997, consente la revoca dell’opzione in caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative. Detto questo chi nel 2018 ha optato per la determinazione del reddito nei modi ordinari, pur avendo i requisiti per accedere al regime forfettario, potrà accedere a quest’ultimo per l’anno 2019 in virtù della causa disapplicativa. Ma chi nel 2019, rispetta tutti i requisiti previsti dai novellati commi 54-90 delle
legge 190/2014 dovrà stare attento a valutare la possibilità (in presenza di alcune situazioni soggettive che ne inficerebbero la convenienza) di aderire ad un regime di determinazione che non sia quello naturale. Questo perché potrebbe successivamente rimanere “bloccato” nel regime opzionato per il periodo minimo previsto dalla normativa (3 anni). Infatti se è pur vero che l’Agenzia ha “sdoganato” quanto da lei stessa affermato in altri documenti di prassi (cfr.
Circolare 10/E del 4 aprile 2016) non si può escludere che le conclusioni a cui si è giunti nella Risoluzione n. 64 siano da circoscrivere ad un ambito applicativo più ristretto. In linea generale infatti, la risposta alle istanze di interpello produce gli effetti solo per il contribuente istante. Anche nel caso in cui la risposta venga resa pubblica, per la generalità dei contribuenti si potrebbe solamente configurare l’ipotesi prevista dall’ articolo 10, comma 2, dello Statuto del Contribuente, nel senso che allo stesso non possono essere irrogate sanzioni nel caso in cui si sia conformato alle indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, fermo restano la debenza del tributo (cfr.
Circolare n. 9/E del 1° aprile 2016).
Conclusioni
Anche le stesse istruzioni sul rigo VO33 della dichiarazione Iva 2019 (pubblicate successivamente alla Risoluzione 64 del 2018) dispongono che l’opzione è vincolante per un triennio:
- “Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni – Art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190 del 2014 - Rigo VO33, la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che essendo in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, hanno optato, nell’anno 2018, per la determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari. L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca. La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione.”
Lo stesso concetto è ribadito nella scheda informativa sul regime forfettario pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
- “L’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime e dell’assenza delle cause ostative va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi. I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. L’opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. L’omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l’opzione effettuata, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro. L'opzione per l’applicazione del regime ordinario è valida per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.”
Pertanto alla luce delle già indicate disposizioni, in sede di compilazione della dichiarazione Iva, ma ancor di più in sede di valutazione del regime contabile da adottare, forse vale la pena fare qualche ragionamento in più, non senza prima però aver constatato amaramente come nel nostro sistema tributario, anche una semplice “flag” su una casella diventi materia di un potenziale contenzioso con il Fisco.
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