8 maggio 2018

Lesione di interessi primari. Stop al sequestro dei documenti societari

Cassazione Penale, sentenza depositata il 7 maggio 2018

Autore: Paola Mauro
Nel caso di restituzione all’indagato dei documenti cartacei, previa estrazione di copia, il decreto di perquisizione può essere impugnato soltanto qualora ricorra un interesse concreto e attuale all’esclusività delle informazioni acquisite a fini probatori. Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19755 pubblicata ieri dalla Seconda Sezione Penale.

Nel caso di specie, all’esito delle perquisizioni effettuate nei locali della società e delle abitazioni private dei soci e del legale rappresentante, il Pubblico Ministero ha disposto il sequestro di documentazione cartacea. Successivamente il P.M. ha disposto la restituzione della stessa, previa estrazione di copia. Nonostante ciò, il Tribunale ha accolto il ricorso presentato dagli indagati e dalla società ritenendo esistente l’interesse all’istanza di riesame dei decreti di perquisizione e sequestro.

Il Tribunale ha osservato che a seguito delle perquisizioni erano stati acquisiti elementi di prova la cui utilizzabilità in dibattimento non poteva che dipendere dal previo accertamento della legittimità delle modalità di acquisizione. Partendo da questo presupposto - che ha determinato la dichiarazione di ammissibilità del ricorso degli indagati -, il Tribunale ha disposto l’annullamento dei decreti di perquisizione per carenza di motivazione in ordine sia alle finalità probatorie sia al legame tra gli ambienti oggetto delle perquisizioni e delitti contestati.

Ebbene, la Pubblica Accusa ha impugnato la decisione del Tribunale deducendo, in particolare, l’inammissibilità della richiesta di riesame per mancanza di interesse, considerato che tutti i beni in sequestro erano stati restituiti, compresi gli originali dei documenti cartacei.

Per la Suprema Corte l’impugnazione va accolta.

Nella sentenza in esame gli Ermellini affermano che, nonostante la restituzione del documento cartaceo o del supporto informatico sul quale il dato è contenuto, permane comunque un interesse all’impugnazione del provvedimento ablativo per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi. Deve però trattarsi un interesse concreto e attuale, specifico ed oggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle informazioni contenute nel documento, la cui sussistenza andrà dimostrata, non potendosi ritenere sufficienti allo scopo generiche allegazioni (Cass. pen. Sez. Un. sent. n. 40963/2017, “Andreucci”).

Nella fattispecie, pertanto, l’istanza di riesame era inammissibile per carenza di interesse, posto che – scrivono gli Ermellini - «Nessuna indicazione è stata … fornita dai ricorrenti in ordine all’interesse all’esclusiva disponibilità dei dati sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle informazioni contenute nei documenti restituiti, né tale interesse risulta dal provvedimento del Tribunale che ha ritenuto ammissibile l’istanza su presupposti (possibile utilizzabilità probatoria) disattesi dalle Sezioni Unite già nella pronuncia Tchmil».

Ne è conseguito l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
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