14 settembre 2018

Licenze speciali per le notifiche di multe stradali e atti giudiziari

Autore: Pietro Mosella
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 208 del 07-09-2018) il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 luglio 2018 recante “Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada”.

In tale decreto, riguardante le licenze speciali per le notifiche di multe stradali e atti giudiziari, si definisce, in sostanza, il regime giuridico del titolo abilitativo per l’attività di notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada.

La licenza individuale speciale – L’articolo 1, infatti, prevede la procedura di rilascio della licenza individuale speciale, che è disciplinata dalla delibera AGCOM 77/18/CONS con la quale è stato approvato il «Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del Codice della strada (art. 201 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)» e sono classificate le seguenti tipologie:
  • A1 per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, in ambito nazionale;
  • A2 per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, in ambito regionale;
  • B1 per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada, in ambito nazionale;
  • B2 per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada, in ambito regionale.

Nello stesso articolo, sono, altresì, previste le modalità di presentazione della domanda per il rilascio di detta licenza, il termine per il rilascio della stessa e tutte le procedure che devono essere messe in atto ai fini dell’esito positivo della domanda per il rilascio.

Rilascio della licenza individuale speciale - I requisiti e le situazioni ostative per il rilascio della licenza individuale speciale sono previsti dall'articolo 5 del Regolamento generale in materia di titoli abilitativi (di cui alla delibera n. 129/15/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dell'11 marzo 2015) e dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento sopra citato.
Inoltre, al comma 2 dell’articolo 2 del decreto in commento, è previsto che «la licenza speciale può essere rilasciata anche all'operatore capogruppo per il servizio di notificazione svolto in modo continuativo e stabile con il medesimo segno distintivo e con un'organizzazione unitaria di più operatori postali che siano titolari di licenza individuale rilasciata in base al Regolamento generale».
I soggetti che intendono presentare la domanda devono, inoltre, provare il possesso dei requisiti elencati nel comma 3 di detto articolo.

Obblighi – L’articolo 3 del decreto prevede gli obblighi connessi al rilascio della licenza individuale di cui all'articolo 6 del Regolamento generale e di quelli in materia di personale dipendente e di qualità del servizio previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento, ai quali si devono attenere i soggetti titolari di licenza individuale speciale.
«Ogni variazione delle informazioni - dispone il comma 2 dell’articolo 3 - di cui all'articolo 5, commi 8 e 9, del Regolamento generale e di cui all'articolo 2, comma 6, del Disciplinare di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 29 luglio 2015 che sia intervenuta successivamente al rilascio della licenza speciale, è comunicata al Ministero entro trenta giorni dall'avvenuta variazione. Il Ministero, entro i successivi trenta giorni, dispone gli opportuni aggiornamenti della licenza».

Validità della licenza speciale – La licenza speciale, com’è previsto dall’articolo 4 del decreto, sia in ambito nazionale che regionale, ha una validità non superiore a sei anni, ed è rinnovabile previa richiesta da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza.
La licenza speciale non può essere, però, ceduta a terzi senza il previo consenso del Ministero.
Il soggetto interessato al subentro dev’essere in possesso dei requisiti, delle informazioni e dei documenti previsti all’articolo 2 del decreto e deve presentare la relativa documentazione.

Diffida, sospensione e revoca della licenza – L’articolo 5 del decreto disciplina le procedure di diffida, sospensione e revoca della licenza, e dispone che «qualora l'Autorità, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento, accerti nel corso del triennio la seconda violazione degli obblighi di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento stesso, il Ministero, previa richiesta dell'Autorità stessa, diffida il licenziatario dal violare nuovamente i suddetti obblighi ammonendolo che un'ulteriore violazione integrerà i presupposti della sospensione e della revoca».
Le violazioni degli obblighi suddetti, comportano la sospensione o la revoca della licenza, ove risultino accertate con provvedimento sanzionatorio dell'Autorità o con atto di contestazione qualora il destinatario si sia avvalso dell'istituto del pagamento in misura ridotta (cd. oblazione).

Al comma 3 dell’articolo 5, sono previsti i casi in cui, il Ministero, su proposta dell'Autorità, dispone: la sospensione della licenza fino a novanta giorni; la revoca della licenza in determinati casi descritti in detto comma.
Inoltre, il Ministero, previa proposta dell'Autorità, avvia il procedimento di sospensione o revoca nel rispetto dei principi e delle garanzie di partecipazione al procedimento previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il termine per l'adozione del procedimento di sospensione o revoca è di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Il licenziatario può presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.

Decadenza dalla licenza speciale – All’articolo 6 del decreto, è previsto che, il Ministero, su proposta dell'Autorità, dispone la decadenza dalla licenza speciale quando venga meno uno dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento.
La decadenza dalla licenza speciale è disposta dal Ministero nel rispetto dei principi e delle garanzie di partecipazione al procedimento previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, anche a seguito dei controlli periodici sulla permanenza dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, del Regolamento.

La decadenza è disposta dal Ministero nei casi di mancata richiesta di rinnovo entro il termine di cui al precedente articolo 4, comma 1.
Il termine per l'adozione del procedimento di decadenza è di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Il licenziatario può presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.

Infine, il comma 5 dell’articolo 6 del decreto, prevede che, nel caso di decadenza dalla licenza, i contributi versati ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 261/1999, rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

Contributi – L’ultimo articolo del decreto, il 7, dispone che «il titolare di licenza speciale è tenuto, ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 261/1999, al pagamento del contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Ministero per l'istruttoria per il rilascio della licenza individuale ed a quello annuale per l'attività di controllo e verifica sulla permanenza dei requisiti richiesti».
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