17 aprile 2018

Licenziamento disciplinare: la cassazione fissa i contorni di legittimità

Autore: Debhorah Di Rosa
Con il flash giurisprudenziale del 16 aprile 2018, la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro commenta la sentenza n. 8407 del 5 aprile 2018 pronunciata dalla Corte di Cassazione in materia di licenziamento illegittimo. Il caso di specie riguarda il licenziamento di un lavoratore dipendente che, pur non essendo riuscito ad impedire un furto in azienda da parte di un collega gerarchicamente sottoposto, ha comunque tempestivamente segnalato il fatto ai propri superiori.

Il parere di legittimità - Nella fattispecie in commento, la Suprema Corte, confermando la sentenza di appello, ha ritenuto insussistente il preteso comportamento accondiscendente della dipendente, la quale, avendo segnalato ai propri superiori il fatto, aveva diligentemente adempiuto all’onere che le incombeva ex art. 2104 c.c.

Proprio la tempestività della segnalazione integra la diligenza del comportamento della lavoratrice licenziata: in nessun caso al lavoratore possono essere addebitati impropri poteri di polizia o responsabilità conseguenti, nome degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e con l'obbligo di fedeltà nei confronti del datore.

La sentenza riafferma dunque il principio per il quale la legittimità del licenziamento disciplinare si fonda sulla effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore: “l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto”.

Diligenza del lavoratore - A parere dei Giudici di legittimità, l’unico obbligo gravante sulla lavoratrice licenziata era quello, correttamente adempiuto, di avvertire dell’accaduto i propri superiori, non potendosi richiedere al dipendente in servizio di contestare verbalmente ad un sottoposto la commissione di un reato.

Presupposto di base è il principio secondo il quale, in materia di licenziamento per ragioni disciplinari, è necessario che la parte datoriale applichi il principio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione rispetto all'illecito commesso.

Nel caso di specie, la lavoratrice aveva provveduto ad avvisare dell’accaduto sia il capo settore che l’assistente di filiale, senza peraltro che alcuno intervenisse per conto dell’azienda o desse indicazioni sulle iniziative da prendere: nessun provvedimento disciplinare è stato infatti irrogato la lavoratore colto in flagranza.
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