L’appartamento è “di lusso” e pertanto le agevolazioni fiscali “prima casa” non sono applicabili quando la superficie supera il limite massimo di 240 mq., considerando anche le murature portanti e divisorie e gli sguinci delle finestre.
È quanto emerge dalla lettura della
sentenza n. 19186/2019 della Corte di Cassazione (Sez. V civ.) che accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Il caso
Decidendo nel merito, la Suprema Corte ha rigettato l’originario ricorso del contribuente, avente a oggetto un avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali e irrogazione di sanzioni, emesso dall'Agenzia delle Entrate riguardo all’acquisto, nel 2001, di un appartamento sito in Roma, dell’annesso locale cantina e di un piccolo cortile.
Con detto atto è stata dichiarata la decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della “prima casa”, come previsto dall'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86 (vigente al momento del fatto),
trattandosi di abitazione di lusso, come accertato dall'Agenzia del Territorio.
Ebbene, la Suprema Corte, investita dell’esame della controversia ad opera dell’Agenzia delle Entrate, ha annullato senza rinvio il verdetto pro-contribuente espresso dalla C.T.R. per il Lazio, ribadendo il principio affermato nella sentenza n. 21287/2013, ossia che il Decreto Ministeriale (ora abrogato) 2 agosto 1969, n. 1072, articolo 6, va interpretato nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell'immobile indicata nell'atto di acquisto solo i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e i posti macchine e non l'intera superficie non calpestabile.
Ragion per cui: la superficie utile va considerata escludendo, dal computo metrico, solo i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e i posti macchine e, in particolare,
includendo nella metratura i muri, le soglie di passaggio da un vano all'altro, le nicchie e gli sguinci di porte e finestre.
Principio di diritto
Nel caso di specie, la C.T.R. capitolina ha
escluso dal calcolo della superficie utile rilevante ai fini delle agevolazioni fiscali cd. “prima casa” le murature portanti e divisorie, nonché gli squinci delle finestre che, se correttamente inseriti, avrebbero, invece, portato a superare il limite massimo di 240 mq. che fa rientrare l’unità abitativa nella categoria “di lusso”, con conseguente inapplicabilità del beneficio.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che:
- «Ai fini della individuazione di una abitazione di lusso, nell'ottica di escludere il beneficio cd. prima casa, la superficie utile deve essere determinata guardando alla “utilizzabilità degli ambienti” a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito, il parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di una abitazione. Ne consegue che il concetto di superficie utile non può restrittivamente identificarsi con la sola superficie abitabile, dovendosi il Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072, articolo 6, essere interpretato nel senso che è "utile" tutta la superficie dell'unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto macchine e che nel calcolo dei 240 mq rientrano anche le murature, i pilastri, i tramezzi e i vani di porte e finestre».
In applicazione del principio, la Corte ha accolto il ricorso erariale e,
decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente.
Quanto alle spese processuali, sono state compensate quelle relative ai gradi di merito, mentre il contribuente è stato condannato al rimborso, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese sostenute dall’Ufficio nell’ultimo grado di giudizio.