20 ottobre 2018

Macchinari non consegnati. Il calo del fatturato non dà diritto al risarcimento

Autore: Paola Mauro
Il calo di fatturato, di per sé, non prova il danno da mancata consegna dei macchinari oggetto di un contratto di affitto di ramo d’azienda. La diminuzione dei ricavi, infatti, può essere riconducibile a plurimi fattori, e perciò la Società interessata deve riuscire a dimostrare l’esistenza di un nesso causale diretto e immediato tra il risultato negativo di gestione e la mancata disponibilità dei beni strumentali.

A fornire questa indicazione è l’Ordinanza n. 25160/2018 della Corte di Cassazione (Sez. 3 civ.).

Il caso. In estrema sintesi, una Società in liquidazione ha avanzato domanda di risarcimento del danno patito, a suo dire, per la mancata consegna dei macchinari industriali compresi in una cessione di ramo d'azienda.
La domanda è stata respinta sia in primo grado sia in appello, sul rilievo dell’assenza di elementi decisivi «ai fini della prova dell'esistenza del danno e della sua derivazione dalla mancata consegna dei macchinari». La Società si è quindi rivolta alla Suprema Corte, ma senza miglior fortuna.
  • Nel giudizio di legittimità, la Società in questione ha lamentato il mancato accoglimento di una pretesa risarcitoria da inadempimento contrattuale espressa solo in termini di lucro cessante, correlato alla mancata disponibilità, per un notevole lasso temporale che ha coinvolto più esercizi sociali, di un complesso di beni aziendali utilizzati all’epoca in cui era conduttrice del ramo di azienda.

Per i Supremi giudici, la sentenza impugnata - emessa dalla Corte d’Appello di Milano - si dimostra in linea con i principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema della prova del danno patrimoniale da inadempimento contrattuale nell'ambito dell'esercizio di un’attività commerciale e imprenditoriale.

In particolare, è stato chiarito (vedi Cass. Lav. n. 9374/2006, nonché Cass. Sez. 3, n. 21619/2007) che «in materia contrattuale i danni da risarcire devono essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento riscontrato, ai sensi dell'articolo 1223 codice civile. Nel considerare il risarcimento del danno, il rapporto tra comportamento ed evento e tra questo e il danno muta a seconda che il danno sia un elemento della fattispecie o un suo effetto, e devono conseguentemente distinguersi il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento, affinché possa configurarsi a monte una responsabilità, in termini di causalità materiale, e il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'imputazione delle singole conseguenze dannose, in termini di causalità giuridica, e ha la funzione di delimitare a valle i confini della responsabilità. Pertanto la limitazione del rapporto causale tra inadempimento e danno alle sole conseguenze immediate e dirette è fondata sulla necessità di contenere l'estensione temporale e spaziale degli effetti e degli eventi illeciti ed è orientata a escludere, dalla connessione giuridicamente rilevante, ogni conseguenza dell'inadempimento che non sia propriamente diretta ed immediata».

Pertanto, nella fattispecie in esame, secondo gli Ermellini, la prova dell’effettiva consistenza del danno da risarcire richiede un giudizio di adeguatezza della causa a generare il danno lamentato «che, se riferita all'inadempimento dell'obbligazione contrattuale di consegna di beni, deve direttamente collegarsi alla perdita della loro specifica utilità».

Si deve, quindi, ritenere che:
  • «nel caso in cui il danno da perdita di un complesso di beni aziendali sia fatto coincidere con il calo di fatturato aziendale di una società, la astratta riferibilità di tale risultato negativo di gestione societaria all'evento occorso non esonera l'attore dall'onere di dimostrare il nesso sussistente tra l'indisponibilità dei beni, funzionali all'esercizio dell'impresa, e la perdita economica registrata per più esercizi sociali, non potendo la prova, anche solo induttiva e per presunzioni, riferirsi al solo dato, di origine incerta, della complessiva diminuzione di ricavi sociali, normalmente riconducibile a diversi fattori economici e strutturali afferenti alla gestione della società che conduce l'impresa. La parte che deduce un danno sociale per mancato utilizzo di beni aziendali è pertanto onerata di provare la sussistenza di un nesso causale diretto e immediato, in termini di causalità adeguata, tra il risultato negativo di gestione sociale registrato e la mancata disponibilità di beni strumentali per l'esercizio dell'impresa».

In applicazione di questo principio, la Suprema Corte ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy