22 giugno 2018

Mobilità lavoratori Ue: tutele previdenziali rafforzate

Autore: Debhorah Di Rosa
Il Consiglio dei Ministri, in data 20 giugno 2018, ha approvato in esame definitivo, su proposta del Ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio, un Decreto legislativo volto al recepimento della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari. La disciplina comunitaria prevede che gli ordinamenti nazionali si adeguino (la data prevista era il 21 maggio 2018) con successivo obbligo da parte degli Stati membri di comunicare alla Commissione europea le informazioni disponibili in merito all'applicazione della direttiva entro il 21 maggio 2019.

Il provvedimento, al fine di accrescere la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri e migliorare l'acquisizione e la salvaguardia dei diritti pensionistici complementari dei lavoratori, integra la normativa in vigore (decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252), con le seguenti disposizioni:
  • riduzione, da cinque a tre anni, del termine di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, per i lavoratori il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dall'acquisizione del diritto ad una pensione complementare e che si spostino tra Stati membri dell'Unione europea;
  • mantenimento della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare e il trasferimento ad altra forma pensionistica ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, nonché gli obblighi di informazione nei confronti degli iscritti attivi con riferimento ai diritti pensionistici complementari.

E' previsto altresì l'obbligo per le forme pensionistiche complementari di informare l'iscritto (conformemente alle istruzioni della COVIP) della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto della propria posizione con le specifiche modalità previste dallo stesso articolo 14 (articolo 1, comma 1, lettera b).

Si stabilisce ancora l'obbligo per l’Autorità di Vigilanza di garantire che gli iscritti attivi possano ottenere, a richiesta, informazioni relative alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui diritti pensionistici, avendo riguardo più specificamente:
  • alle condizioni disciplinanti l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e le conseguenze derivanti dalla loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
  • al valore dei diritti pensionistici maturati o ad una valutazione degli stessi effettuata al massimo nei 12 mesi precedenti la data della richiesta;
  • alle condizioni che disciplinano il valore futuro dei diritti pensionistici in sospeso, garantendo altresì che gli iscritti che abbiano mantenuto la propria posizione individuale nelle forme previdenziali complementari nonché degli eredi e beneficiari (in caso di morte dell'aderente) possano ottenere (a richiesta) informazioni relative al valore dei loro diritti pensionistici in sospeso (o una valutazione sugli stessi effettuata al massimo nei 12 mesi precedenti la data della richiesta), nonché le condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospeso.
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