17 marzo 2018

Naspi e lavoro intermittente o stagionale: casi di cumulabilità

Autore: Debhorah Di Rosa
Con il messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018 l’INPS fornisce alcuni chiarimenti riguardo l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di titolarità di rapporto di lavoro intermittente o stagionale in agricoltura. L’Istituto ricorda che l’indennità di disoccupazione NASpI è compatibile, in via generale, con il rapporto di lavoro subordinato nel rispetto dei limiti di reddito annuo percepito dal lavoratore, che non deve superare gli 8.000 euro, e di durata del rapporto di lavoro, che non può andare oltre i 6 mesi di lavoro effettivo.

Lavoro subordinato di tipo intermittente - Il rapporto di lavoro intermittente può declinarsi con due differenti modalità:
  • con obbligo di risposta alla chiamata a fronte della corresponsione di un'indennità di disponibilità mensile, oltre alla retribuzione riferita alle ore di lavoro effettivamente svolte;
  • senza obbligo di risposta alla chiamata in cui il lavoratore non è vincolato a rispondere alla chiamata. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo.

L’Istituto individua una serie di casi concreti:
  1. Rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente che rimane in essere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro che da origine alla Naspi. In questo caso la richiesta di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI può essere accolta a condizione che il lavoratore stesso comunichi all’INPS, entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal suddetto contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità. La prestazione è infatti cumulabile se il suddetto reddito complessivo, che supera il limite annuo di 8.000 euro. In assenza di indennità di disponibilità, se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a sei mesi, si applica l’istituto della sospensione della prestazione NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata. In alternativa, il percettore di Naspi può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro e a condizione che il lavoratore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
  2. NASpI derivante dalla scadenza di un contratto stagionale e riassunzione intermittente da parte dello stesso datore di lavoro. Trattandosi del medesimo datore di lavoro non è possibile procedere al cumulo della prestazione: la stessa rimarrà sospesa a condizione che il rapporto intermittente sia di durata inferiore a sei mesi. In particolare, laddove il rapporto di lavoro intermittente sia con obbligo di risposta alla chiamata, e quindi con indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa per il periodo di durata del rapporto. Qualora invece il rapporto di lavoro intermittente sia senza obbligo di risposta alla chiamata, e quindi senza indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa per le giornate di effettiva prestazione lavorativa.
  3. Lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, inizialmente inferiore a sei mesi che, a seguito di proroga, superi il limite semestrale. In questo caso è prevista la decadenza dalla prestazione a decorrere dalla data della proroga.

OTD in agricoltura - L’Istituto precisa che, laddove la durata del nuovo rapporto di lavoro subordinato come OTD non superi i sei mesi, l'indennità è sospesa d'ufficio, a prescindere dal reddito che l’interessato ricava dall’attività svolta.

N.B. Ai fini della determinazione del periodo di sospensione, vanno considerate le sole giornate di effettivo lavoro in agricoltura.

Nel caso in cui la nuova occupazione come OTD abbia una durata superiore a sei mesi:
  • se il reddito prodotto è inferiore a quello minimo escluso da imposizione, si applicano le ordinarie regole e condizioni per la cumulabilità della prestazione;
  • se il reddito è superiore a quello minimo escluso da imposizione, è prevista la decadenza dalla prestazione NASpI.

In considerazione di quanto sopra, in presenza di rioccupazione con rapporti di lavoro che si susseguono nel tempo senza soluzione di continuità per periodi singolarmente non superiori a sei mesi, ma la cui somma superi il limite complessivo di 6 mesi, si verifica la decadenza dalla prestazione di disoccupazione NASpI per superamento del semestre previsto dalla norma.
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