19 settembre 2018

Negozio a favore di terzo: profili delle imposte dirette secondo i notai

Autore: Pietro Mosella
Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 26-2018/T, pubblicato il 3 agosto 2018, recante “Negozio a favore di terzo: profili di interesse notarile nella disciplina delle imposte dirette”, ha approfondito i profili impositivi del negozio a favore di terzo nella disciplina delle imposte dirette, prestando particolare attenzione agli aspetti più rilevanti per l’attività notarile. Dallo studio è emerso che la verifica sul piano fiscale non può essere limitata alle sole imposte indirette, non potendosi prescindere da una valutazione complessiva del relativo impatto fiscale.

Lo Studio n. 26-2018/T - Nel quadro di una valutazione complessiva dell’impatto fiscale del contratto a favore di terzo non limitata alle imposte indirette, è opportuno innanzitutto evidenziare che, sul piano tributario, l’analisi del contratto a favore di terzo, è stata sviluppata soprattutto con riferimento alle imposte indirette, pur, comunque, tenendo in considerazione che, i profili propri delle imposte dirette, rivestono ugualmente un ruolo importante ai fini della relativa qualificazione.
Da tale lavoro, emerge che “la verifica sul piano fiscale della scelta per il negozio in esame non dovrà essere limitata alle sole imposte indirette non potendosi prescindere da una valutazione complessiva del relativo impatto fiscale”.
Nella situazione così prospettata, l’attività del notaio assumerà particolare rilievo nel conciliare gli aspetti civilistici, supportando i professionisti del settore, in modo particolare quelli tributari.
Nel documento, infatti, si precisa che, la negoziazione a favore di terzo, si presta a risolvere problematiche di intestazione di beni immobili, partecipazioni sociali e aziende, senza un esborso diretto da parte del terzo beneficiario, con implicazioni sul piano impositivo in ordine alla relativa capacità reddituale.

Tra i temi affrontati nel documento in esame, spicca anche la “Rivendita di un bene immobile a seguito di acquisto derivante da contratto a favore di terzo”.

Nello Studio del Consiglio Nazionale del Notariato, infatti, ci si chiede, a tal proposito, quali siano gli effetti in materia di imposte sui redditi sul successivo trasferimento dei beni immobili a titolo oneroso.
Secondo i notai, il problema, in particolare, riguarda la determinazione della plusvalenza in caso di rivendita di un bene immobile da parte del terzo beneficiario.

“La questione – si legge nello Studio n. 26 - verte su quale sia il prezzo di acquisto che, ai sensi dell’articolo 68 del TUIR, costituisce il minuendo nel calcolo della plusvalenza, in quanto in realtà il corrispettivo non è stato pagato dal terzo che rivende il bene”.

Nel dettaglio, il problema sta anche nel verificare se, il beneficiario di un contratto a favore di terzo che si sostanzi in una liberalità indiretta, possa, al pari del donatario, assumere ai sensi del citato articolo 68, comma 1, capoverso 2 (introdotto con l’articolo 37, commi 38 e 39, del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006), come prezzo di acquisto, quello sostenuto dall’erogante come se fosse il donante, analogamente a quanto previsto in caso di donazione diretta.

La soluzione a questo problema, stando a quando si osserva nello Studio in esame, si deve desumere considerando che, il contratto a favore di terzo che abbia ad oggetto un bene immobile, “non pone dubbi di individuazione relativamente all’oggetto che coinciderà con lo stesso bene”.
In virtù di tutto ciò, quindi, a prescindere che l’operazione sia stata conclusa solvendi o obligandi causa oppure donandi causa, bisognerà comunque far riferimento al prezzo di acquisto sostenuto dallo stipulante.

Di conseguenza, occorrerà individuare nel contratto la realizzazione del trasferimento intercorso tra promittente e stipulante. In caso di contratto a favore di terzo donandi causa, quindi, non servirà far leva sull’articolo 68, comma 1, capoverso 2, per arrivare a tale risultato.
Nel caso, invece, della stipulazione solvendi causa, il “prezzo di acquisto” in capo al terzo potrà essere identificato con il “valore dell’obbligazione estinta”.
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