30 maggio 2018

Nessuna infedeltà dichiarativa per l’omessa indicazione di un reddito

Se la violazione è sanata entro 90 gg dal termine di presentazione della dichiarazione ordinaria

Autore: Andrea Amantea
L’omessa indicazione di un reddito non configura l’infedeltà dichiarativa laddove lo stesso sia riportato nella dichiarazione integrativa presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione ordinaria.

Si è espressa così l’Agenzia delle Entrate, in materia di dichiarazioni integrative e sanzioni applicabili, nel corso di un recente incontro con la stampa specializzata.

L’omessa indicazione di un reddito, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – L’omessa indicazione di un reddito rientra tra gli errori dichiarativi “non rilevabili in sede di controllo automatico o formale” (vedi art. 36-bis e 36 ter D.P.R. 600/73) tra i quali possono essere annoverati altresì l’errata determinazione dei redditi e l’indicazione di indebite detrazioni d’imposta o di deduzioni dall’imponibile. Sono invece errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale gli errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e/o delle imposte; l’indicazione in misura superiore a quella spettante di oneri deducibili o detraibili (ad esempio, spese mediche o contributi previdenziali); ritenute d’acconto e/o crediti d’imposta.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione ordinaria per correggere l’omessa indicazione di un reddito, comporta l’applicazione della sanzione in misura ridotta disposta all’art. 8 del D.lgs. 471/97 riguardante le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni”. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive o dell'imposta sul valore aggiunto non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Il contribuente in tal caso sarà tenuto a versare una sanzione amministrativa di € 27,78 (1/9 di 250) nonché a regolarizzare anche l’eventuale omesso versamento dell’imposta (sanzione 30%) e ricorrendo anche in questo caso al ravvedimento operoso.

L’individuazione del termine ordinario – In merito all’individuazione del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi a cui rapportare l’individuazione dei 90 giorni entro cui sanare l’omessa indicazione del reddito senza che si configuri l’infedeltà dichiarativa, si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 ha prorogato, a livello normativo, il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione, modello Redditi 2018 (proroga anche per modello Irap), dal 30 settembre al 31 ottobre in riferimento ai solo i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) o che chiudono il periodo d’imposta nell’intervallo ricompreso tra il 1° e il 30 dicembre.

Proroga normativa che, però, dovrebbe avere effetti solo fin quando saranno in essere gli adempimenti connessi allo “spesometro”, in vista dell’introduzione a tutto campo della fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019.

Le violazioni trascorsi i 90 giorni - Decorsi i 90 giorni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione, le violazioni consistenti in errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali, integrano la violazione di infedele dichiarazione, per la quale è prevista una sanzione compresa tra il novanta e il centoottanta per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. In pratica, con la presentazione dell’integrativa dopo i 90 giorni, non trova applicazione la sanzione ravvedibile di € 250 prevista dall’articolo 8 del D.lgs. 471/97 ma bisognerà provvedere al versamento della maggiore imposta evasa aggravata degli interessi nonché della sanzione del 90% dell’imposta non versata alla scadenza (art. 1, comma 2 del D.L.gs 471/97) e applicando le riduzioni previste dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso), a seconda del momento in cui interviene il versamento.

Tuttavia qualora non siano dovute imposte o comunque l’omissione o l’incompletezza integravano sin dall’origine un’ipotesi di irregolarità dichiarativa e non di infedeltà, la sanzione su cui applicare il ravvedimento oltre i novanta giorni rimane quella prevista dall’articolo 8 del D.lgs. n. 471 del 1997 ossia relativa al contenuto della dichiarazione.

Infine, pare opportuno ricordare che per le dichiarazioni integrative, riferibili ad errori rilevabili in sede di controllo automatico, quindi, ad esempio, l’indicazione in misura superiore a quella spettante di oneri deducibili o detraibili, presentate sia entro i 90 giorni o oltre tale termine, la sanzione applicabile è solo quella del 30% prevista per l’omesso versamento di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 471 del 1997, sanzione comunque ravvedibile.
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