10 luglio 2020

Non costituisce donazione il deposito di somme su un c/c cointestato in favore dei figli

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 205/2020, chiarisce che il deposito di somme su un conto corrente cointestato con l’ex coniuge, con firma congiunta, al fine di garantire la sicurezza economica dei figli, in età adulta non configura un atto di liberalità indiretta e come tale non determina in capo alla cointestataria, il presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta di donazione.
L’Amministrazione Finanziaria approva la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, secondo cui il versamento di determinate somme su ciascuno dei due conti correnti cointestati con l'ex coniuge, i cui reali beneficiari sono i figli minori, non configura donazione. Oltretutto, la decisione di provvedere all'apertura di un conto corrente cointestato, a firma congiunta, discende dalla sentenza di divorzio che obbliga il contribuente a corrispondere ai figli beni e/o titoli in proprietà.

La donazione – La donazione, regolata dall’articolo 769 del c.c., è il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.

Invece le donazioni indirette comportano, a favore del beneficiario, un arricchimento senza corrispettivo, realizzato per spirito di liberalità, seppur tramite atti diversi dalla donazione.

Elemento comune ad entrambe le forme di donazione, oltre all'arricchimento del beneficiario, è l'animus donandi, ovvero la consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti da un vincolo giuridico, o extra giuridico, rilevante per l'ordinamento. Pertanto, se l'attribuzione è posta in essere per adempiere ad un obbligo giuridico, manca lo spirito di liberalità.

La Corte di Cassazione– Tra le ipotesi tipiche di donazioni indirette, la Corte di Cassazione ricomprende anche il conto corrente cointestato. Affinché tale fattispecie possa essere qualificabile come donazione indiretta, il beneficiante, al momento della cointestazione, deve essere mosso dallo spirito di liberalità in favore dell’altro cointestatario.

Con la sentenza n.13641/2013, la Corte ha dichiarato che “la cointestazione dei conti bancari autorizza il cointestatario ad eseguire tutte le operazioni consentite dalla cointestazione, ma non attribuisce al cointestatario, che sia consapevole dell'appartenenza ad altri delle somme affluite sui conti e dei relativi saldi, il potere di disporne come propri”.

Nel caso in esame, non si riscontra lo spirito di liberalità, in quanto il contribuente adempie ad un obbligo statuito da una sentenza del tribunale.

Pertanto, la cointestazione del conto corrente a garanzia della sicurezza economica dei figli, in adempimento di un obbligo stabilito dal giudice in sede di sentenza di divorzio, non costituisce una forma di donazione indiretta in favore della cointestataria e, quindi, non integra il presupposto impositivo dell'imposta di donazione.
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