7 settembre 2018

Nuove regole di trasparenza per i rendiconti del 5 per mille

Autore: Pietro Mosella
L’articolo 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 111, ha introdotto nuovi obblighi relativamente alla rendicontazione, al fine di garantire maggiore trasparenza in merito alla destinazione delle somme derivanti dal cinque per mille.

Il suddetto decreto, in vigore dal 19 luglio 2017, recante “Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, ha provveduto, in sostanza, al completamento della riforma del Terzo settore.

L’articolo 8 del D. Lgs. n. 111/2017 – L’articolo in esame, recante “Trasparenza della destinazione delle somme derivanti dal cinque per mille”, al comma 1, dispone che «i beneficiari del riparto del contributo hanno l'obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all'amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite».

Come sancito al comma 2 di detto articolo, i suddetti beneficiari, hanno, altresì, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine sopra menzionato, gli importi percepiti ed il rendiconto in questione, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.

Qualora i sopra citati obblighi siano violati, come dispone il comma 3, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione, assegnando un termine di 30 giorni, ed in caso di inerzia, provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento del contributo percepito, i cui proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.

A tal proposito, ciascuna amministrazione erogatrice pubblica – come prevede il comma 4 dell’articolo in esame - entro 90 giorni dall’erogazione del contributo, sul proprio sito web, gli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario, provvedendovi entro 30 giorni dall'acquisizione degli elementi informativi previsti nel precedente comma 2.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, a carico di ciascuna amministrazione erogatrice, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Accreditamento, riparto ed erogazione del contributo – L’articolo 4 del D. Lgs. n. 111/2017, riguardante le modalità di accreditamento, affida ad un DPCM (su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari), entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, la definizione delle modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

Il successivo articolo 5, invece, disciplina il riparto e l’erogazione del contributo, disponendo che, con il DPCM sopra menzionato, «sono fissati i criteri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti e sono definite le modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti».

L’articolo 6 disciplina l’accelerazione delle procedure di riparto, prevedendo che, al fine di accelerare le procedure per l'erogazione del cinque per mille, nella ripartizione delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti, non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

È opportuno, inoltre, ricordare che, così come prevede l’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. in commento, relativamente alla destinazione del 5 per mille, hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, le norme sui nuovi beneficiari che hanno la qualifica di Enti del Terzo settore.

Fino a tale anno, invece, la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche continua ad essere destinata al sostegno degli enti di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2010.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, gli enti destinatari del contributo, devono rispettare le regole di trasparenza sopra descritte, ai fini di un corretto utilizzo del contributo stesso.

È, quindi, necessario che gli enti no profit si adeguino alle disposizioni recenti, integrando, dove necessario, gli adempimenti sin qui adottati.
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