27 marzo 2018

Nuovo quadro LC Modello Redditi per le locazioni brevi

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il nuovo quadro LC del Modello Redditi Persone fisiche 2018, accoglie la recente disciplina sulle cosiddette locazioni brevi introdotta dall’articolo 4, del D.L. 50/2017.

Le locazioni brevi: cenni - Il decreto legge n. 50/2017 ha introdotto una specifica disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, stipulati a partire dal 1° giugno 2017, che hanno una durata non superiore a 30 giorni: le cosiddette “locazioni brevi”.
Si tratta di quei contratti conclusi da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, per i quali non vi è l’obbligo di registrazione se non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica.
In particolare, è ora possibile applicare le disposizioni in materia di “cedolare secca sugli affitti”, già utilizzabili per i redditi fondiari derivanti dalla locazione, anche ai redditi derivanti dai contratti di sublocazione, di concessione in godimento oneroso dell’immobile da parte del comodatario, di locazione che comprende servizi accessori (per esempio, la pulizia, la fornitura di biancheria).

In mancanza di una norma specifica, infatti, per questi redditi non sarebbe stato possibile scegliere il regime della cedolare, in quanto riconducibili a redditi per i quali non era previsto l’esercizio dell’opzione.

Pertanto, il locatore che sceglie il regime della cedolare potrà assoggettare il reddito che ricava dalla locazione all’imposta sostitutiva del 21%, invece della tassazione ordinaria che prevede il pagamento dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale.
Le novità si applicano sia quando i contratti sono conclusi direttamente tra il proprietario (o il sublocatore o il comodatario) e i locatari, sia quando per la loro stipula o per il pagamento dei canoni o dei corrispettivi intervengono soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare. In tali situazioni, la legge ha individuato precisi adempimenti nei confronti degli intermediari.

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 si applicano, su scelta del locatore, le disposizioni in materia di “cedolare secca sugli affitti”, cioè il regime di tassazione previsto dall’articolo 3, del decreto legislativo n. 23/2011.
In sostanza, il proprietario dell’immobile (o sublocatore o comodatario) può scegliere di assoggettare il reddito che ricava dall’affitto a un’imposta che sostituisce l’Irpef, le relative addizionali e, se il contratto viene registrato, le imposte di registro e di bollo.
L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 21%.

Il nuovo quadro LC - Con riferimento alla dichiarazione dei redditi persone fisiche 2018, l’opzione per la cedolare secca deve essere espressa direttamente nel quadro RB del modello Redditi Persone fisiche, in colonna 11, così come, nello stesso quadro, andranno indicati i redditi derivanti da detta tipologia di locazione, oltre agli altri (colonna 14).
Qualora si proceda alla registrazione del contratto, l’opzione dovrà essere espressa anche in tale sede.
Le istruzioni allegate al modello Redditi Persone fisiche prevedono che nel quadro B, Colonna 11 (Cedolare secca), il contribuente debba barrare la casella nel caso di opzione per l’applicazione della cedolare secca sulle locazioni.

La casella può essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo “Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca”. La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 “Utilizzo” è stato indicato uno dei seguenti codici: ‘3’ (canone libero), ‘4’ (equo canone), ‘8’ (canone concordato agevolato), ‘11’ (locazione parziale abitazione principale con canone libero), ‘12’ (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) e ‘14’ (locazione agevolata immobile situato in Abruzzo).

Si ricorda che l’esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell’unità abitativa vincola all’esercizio dell’opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa.

Con riferimento, invece, al quadro LC, la sua funzione è proprio quella di liquidare l’imposta dovuta sui corrispettivi incassati dalle locazioni brevi, per i quali si è optato per l’imposta sostitutiva del 21% e dai canoni di locazioni per i quali si è optato per la cedolare secca al 21% o al 10%, ricomprendendo, quindi, tutti quei contratti per i quali il locatore ha scelto la cedolare secca.

Nel modello Redditi Persone fisiche quadro LC va riportato, se dovuto, l’ammontare dell’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2018. Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2018 occorre controllare l’importo (indicato nel rigo LC1, colonna 5, “Differenza”). Se questo importo:
  • non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
  • supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 95 per cento del suo ammontare.

Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo del rigo LC1, col. 5, risulti pari o superiore ad euro 52.
L’acconto così determinato deve essere versato:
  • in unica soluzione entro il 30 novembre 2018 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
  • in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52 (la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2018).

Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. In tal caso gli importi da indicare nel rigo LC2 devono essere comunque quelli determinati utilizzando le indicazioni suindicate e non i minori importi versati o che si intendono versare.
La prima rata di acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2018 può essere versata ratealmente.
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