16 marzo 2018

Nuovo versamento Iva per l’immissione in consumo di carburanti

Autore: Devis Nucibella
Il versamento dell’Iva in caso di immissione in consumo di carburanti deve avvenire con il codice tributo “6044”, denominato “Versamento IVA - Immissione in consumo dei prodotti dal deposito fiscale o estrazione dal deposito di un destinatario registrato”.

La legge di bilancio 2018 ha previsto una serie di misure di contrasto all’evasione Iva collegata all’introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti.

In particolare è stato previsto che l’immissione in consumo dal deposito fiscale (o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato) della benzina o del gasolio da usare come carburanti per motori, sia subordinata al versamento dell’Iva tramite modello F24, senza possibilità di compensazione (articolo 1, comma 937, legge 205/2017), al fine di contrastare le frodi fiscali nel settore degli oli minerali.

Secondo le nuove norme per la benzina o il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato (ex articoli 23 e 8, D.lgs. 504/1995), l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito del destinatario registrato è subordinata al versamento dell’Iva mediante F24, senza possibilità di compensazione (con l’obbligo, peraltro, di indicare i riferimenti del versamento nel
documento di accompagnamento).

Il pagamento deve essere effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei depositi procede a immettere in consumo o a estrarre i carburanti. La base imponibile (che include l’ammontare dell’accisa) è data dal corrispettivo o valore relativo all’operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all’ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è in ogni caso aumentata, se non è già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni abbiano formato oggetto durante la giacenza e fino al momento dell’estrazione. Non concorre alla formazione della base imponibile l’eventuale importo sul quale è stata versata l’Iva in dogana all’atto dell’importazione.

La ricevuta di versamento deve essere consegnata in originale al gestore del deposito per poter operare l’immissione in consumo o l’estrazione dei prodotti. In assenza della ricevuta, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell’Iva non versata.
Le regole appena descritte, peraltro, si applicano (per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario) anche quando il deposito fiscale è utilizzato come deposito Iva.
A questa regola, fa eccezione il caso in cui l’immissione in consumo dal deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto di riconosciuta affidabilità o che presti idonea garanzia.
Le nuove regole, inoltre, non si applicano:
  • ai prodotti di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti;
  • ai prodotti immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore a 400 metri cubi (articolo 23, comma 3, D.lgs. 504/1995) che sia di riconosciuta affidabilità o presti idonea garanzia.

Il versamento deve avvenire con il codice tributo “6044”, denominato “Versamento IVA - Immissione in consumo dei prodotti dal deposito fiscale o estrazione dal deposito di un destinatario registrato”, con cui sarà possibile pagare, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi con identificativi” (F24 Elide).

Da sottolineare che, il Dm 13 febbraio 2018, oltre ad aver previsto alcune condizioni soggettive di esclusione dal pagamento dell’Iva, connesse essenzialmente a criteri di affidabilità degli operatori, ha stabilito che, in taluni casi, l’estrazione dal deposito può essere effettuata senza il versamento dell’imposta al consumo presentando un’idonea garanzia in favore dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del 1° Marzo 2018, l’Agenzia delle entrate ha approvato i modelli da utilizzare per la costituzione della garanzia:
  • modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
  • modello per società/banche per il rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

Insieme ai modelli, sono state approvare anche le relative condizioni generali che regolano il rapporto tra il soggetto che rilascia la garanzia, o presso cui è istituito il deposito vincolato, e l’Agenzia delle entrate.
Si ricorda, infine, che la garanzia deve essere:
  • prestata a favore del competente ufficio dell’Agenzia per l’importo corrispondente all’Iva dovuta e per la durata di dodici mesi dalla data di estrazione;
  • accettata dall’Agenzia;
  • comunicata al gestore del deposito.
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