L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha aggiornato le proprie faq in seguito alle novità introdotte dal DL n. 129/2020 in materia di riscossione esattoriale.
In particolare, il DL prevede il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal DL Agosto, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata.
Inoltre, viene prorogata l’agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre 2020, consistente nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.
Sospensione pagamenti cartelle e avvisi – Fino al 31 dicembre 2020 è sospeso il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.
Notifiche e pignoramenti – Sempre fino al 31 dicembre 2020 è stata differita anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione).
Dal 1° gennaio 2021, cessati gli effetti della sospensione, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).
Rateizzazioni– La decadenza dalla rateazione accordata dall’agente della riscossione per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive.
Rottamazione e saldo e stralcio - Confermata la scadenza del 10 dicembre 2020 per il pagamento:
- della rata del 28 febbraio 2020, relativa alla c.d. “rottamazione-ter”:
- della rata del 31 marzo 2020, relativa alla definizione agevolata dei debiti di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica c.d. “saldo e stralcio”.
Crediti PA, pagamenti senza verifiche - Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.