I contribuenti che, al 31 dicembre 2024, sono incorsi nell’inefficacia della definizione agevolata per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere possono beneficiare della riammissione alla Rottamazione quater. Per aderire dovranno presentare…
Fuori dalla riammissione i contribuenti che non hanno versato la settima rata entro il 28 febbraio 2025
Non possono beneficiare della riammissione i contribuenti che risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. Di conseguenza, un contribuente che non ha provveduto al pagamento della settima rata della rottamazione entro il
28 febbraio scorso non potrà beneficiare della riammissione alla definizione agevolata.
Domanda integrativa
Supponiamo che un contribuente abbia sette cartelle di pagamento, per le quali ricorrono le condizioni della riammissione. Il 15 aprile 2025 presenta una domanda includendone solo tre. Entro il 30 aprile 2025, il debitore potrà inviare una seconda istanza per le quattro cartelle non incluse nella precedente domanda.
In questo caso, la seconda domanda andrà ad integrare la prima, configurando di fatto una riammissione “frazionata”. Di conseguenza, il contribuente riceverà due diverse comunicazioni delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione, ciascuna accompagnata dal relativo piano di pagamento.
Domanda sostitutiva
Riprendendo l’esempio precedente, ipotizziamo ora che il contribuente invii una prima domanda di riammissione contenente solo quattro cartelle e successivamente una seconda istanza che include tutte e sette le cartelle.
In questo caso, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una sola comunicazione delle somme dovute facendo riferimento esclusivamente alla seconda domanda che il debitore ha presentato, in quanto sostitutiva della precedente e contenente l'intero debito del contribuente.
Domanda sostitutiva parziale
Sempre nel medesimo scenario, ipotizziamo stavolta che il contribuente trasmetta una prima domanda contenente quattro cartelle e che, successivamente, invii una seconda istanza, sempre con quattro cartelle, che include due cartelle, escluse inizialmente, più due già presenti nella prima richiesta.
In questo caso, la seconda istanza sostituisce solo parzialmente la prima. Il contribuente riceverà quindi due comunicazioni:
- la prima confermerà la riammissione di due cartelle ed escluderà le altre due, ora presenti nella nuova domanda;
- la seconda riporterà l’elenco delle quattro cartelle indicate nell’ultima istanza (le due nuove e le due già incluse nella richiesta precedente).
Rottamazione quinquies, novità in arrivo
Per completezza informativa si ricorda che il ddl n.1375, ancora da approvare definitivamente, introduce una nuova rottamazione per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La definizione agevolata in esame consente una dilazione dei pagamenti più lunga rispetto alla rottamazione quater; infatti, sarà possibile effettuare i versamenti delle somme dovute in massimo 120 rate mensili.
Inoltre, il comma 16 dell’articolo 1 del ddl consente di estinguere con la rottamazione quinquies anche i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate, e in particolare i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2022, anche se con riferimento a essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione.
Qualora il termine per aderire alla Rottamazione-quinquies rimanga fissato al 30 aprile 2025, il contribuente avrà la possibilità di decidere quali debiti inserire nella richiesta di riammissione alla rottamazione quater e quali, invece, assoggettare alla nuova definizione agevolata.
Se, al contrario, la scadenza venisse prorogata oltre il 31 luglio 2025, il contribuente potrà prima accedere alla riammissione, beneficiando della relativa tutela fino a tale data, e successivamente optare per la Rottamazione-quinquies con riguardo agli stessi carichi, senza dover effettuare alcun pagamento per la Rottamazione-quater. Questo gli consentirebbe di ottenere un piano di rateizzazione fino a dieci anni e condizioni più favorevoli in caso di mancato pagamento.
Vuoi avere accesso a tutti i contenuti riservati e agli articoli di "Quotidiano"?