Il Fisco lancia l’allarme: i contribuenti con debiti residui da riscuotere sono circa 22,3 milioni.
Dati allarmanti quelli presentati dal direttore dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia – Riscossione, Vincenzo Carbone, durante un’audizione di questa mattina alla IV commissione di Tesoro del Senato e Finanze.
La gestione del magazzino fiscale da parte dell’Agenzia delle entrate – Riscossione (AdER) e l’esame del disegno di legge sulla rateizzazione dei carichi fiscali: questi i punti principali dell’intervento.
Il “magazzino” della Riscossione
Il “magazzino della riscossione” ha registrato una costante crescita e, ormai da tempo, ha assunto una consistenza anomala. Tuttavia, nel complesso, il carico contabile residuo dei ruoli affidati dai diversi enti creditori, prima ai concessionari privati, poi a Equitalia e infine all’AdER, nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 gennaio 2025, ammonta a 1.279,8 miliardi di euro; di questi 1.279,9 miliardi relativi ai carichi affidati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024.
I crediti residui sono, per circa il 40% del loro importo, difficili da recuperare per le condizioni soggettive del contribuente (soggetti interessati da procedure concorsuali, persone decedute e imprese cessate). Un’altra parte, invece, per un controvalore di 50,9 miliardi di euro, risulta interessata da specifici provvedimenti di sospensione, ancora in corso alla data del 31 gennaio 2025, che inibiscono l’attività di recupero.
Della restante parte, un importo pari a 580,8 miliardi di euro è relativo a contribuenti nei confronti dei quali l’AdER ha già svolto negli anni azioniesecutive e/o cautelari. Inoltre, nel magazzino residuo sono presenti anche crediti interessati da rateizzazioni in corso per un valore di 34,7 miliardi di euro. Il rimanente importo di 101,2 miliardi di euro è riferito al complesso di crediti residui relativi a contribuenti nei confronti dei quali devono essere ancora avviate azioni cautelari e/o esecutive.
Sono questi i primi dati presentati dal direttore AdER.
Soggetti debitori e volume dei carichi affidati
Il quadro fornito è preoccupante: i contribuenti con debiti da riscuotere sono circa 22,3 milioni, di cui 3,5 milionipersone giuridiche e i restanti 18,8 milioni persone fisiche, di cui 2,9 milioni con un’ attività economica (artigiani, liberi professionisti, ecc).
Il carico residuo contabile risulta concentrato su una parte dei 22,3 milioni di contribuenti che hanno debiti residui iscritti a ruolo: circa l’87% del valore del magazzino, infatti, è riferibile a 1,32 milioni di contribuenti con debiti residui superiori a 100 mila euro; in pratica menodel 6% dei contribuenti ha un debito complessivo superiore a 100 mila euro. Infatti, dei 22, 3 milioni di contribuenti, circa il 43% presenta debiti residui inferiori a 1.000€, pari allo 0,2% del carico residuo complessivo.
Un dato da non sottovalutare è l’alta recidività: il 60% dei creditori è stato iscritto a ruolo in almeno 10 annualità differenti. Ma non solo, dei circa 10 milioni di contribuenti destinatari ogni anno di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivo, oltre il 77% ha già avuto iscrizioni a ruolo nei tre anni precedenti.
Solo il 20% degli atti notificati annualmente viene regolarizzato nel periodo immediatamente successivo alla notifica, mentre un ulteriore 25% trova definizione nei 4/5 anni successivi, solo dopo l’avvio di procedure di recupero, cioè a seguito di rateizzazione. Oltre il quinto anno successivo alla notifica gli atti che vengono regolarizzati assumono percentuali decrescenti e marginali.
Rottamazione – quater: gli effetti sul “Magazzino”
Il presidente Carbone ha fatto il punto anche sugli effetti delle misure di definizione agevolata dei debiti residui, che anche se hanno contribuito e continueranno a farlo nei prossimi anni, a sostenere i risultati della riscossione, sulla base delle scadenze dei piani di pagamento inviati ai contribuenti, non hanno, però, inciso in modo significativo sulla riduzione del volume complessivo dei crediti ancora da riscuotere.
Per quanto riguarda l’incidenza sul “magazzino” della “Rottamazione – quater” si deve attendere la scadenza di tutte le relative rate, per poter fare delle valutazioni, considerando che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una rata del piano di pagamento, la definizione agevolata sarebbe considerata inefficace.
L’importo riscosso, al 31 dicembre 2024, è pari a 12,2 miliardi di euro, con un tasso di “decadenza” pari al 49%. Ipotizzando che i contribuenti con piani rateali in corso proseguano regolarmente nel pagamento degli importi dovuti alle scadenze previste, l’impatto complessivo della “Rottamazione – quater” sul magazzino potrebbe essere di circa 38,5 miliardi di euro.
Rottamazione – quinquies: rischio situazione anomala
Infine, il direttore AdER è intervenuto sull’analisi del disegno di legge diretto a introdurre una nuova forma di definizione agevolata cd. “Rottamazione – quinquies”, che interesserebbe i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, sulla falsa riga delle quattro rottamazioni precedenti.
Con questa nuova definizione agevolata, si prevede che il pagamento possa essere effettuato in rate mensili piuttosto che trimestrali, in un arco di dieci anni e senza interessi. In pratica, il contribuente potrebbe decadere dalla Rottamazione – quinques, nel caso di insufficiente o tardivo versamento di otto rate, anziché di una, anche non consecutive.
Con questa previsione – secondo Carbone – potrebbe verificarsi una situazione anomala, nel caso in cui, alla data di scadenza dell’ultima rata del piano di rateizzazione, dovesse risultare che il debitore non ha versato o ha versato in ritardo, un numero di rate uguale o inferiore a sette. Infatti, da un lato il debitore non decadrebbe dalla definizione agevolata e quindi continuerebbe a fruire dei benefici della definizione anche non versando una parte delle somme che si è impegnato a pagare per ottenerli (fino a sette); dall’altro, l’agente della riscossione non potrebbe svolgere azioni di recupero coattivo che potrebbero essere applicate nei confronti di un soggetto che aderisce alla definizione agevolata soltanto in casa di inefficacia della stessa.
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