13 settembre 2018

Pagamento debito previdenziale. Scriminante solo entro 3 mesi

Autore: Paola Mauro
Nel reato di cui all'art. 2 comma 1-bis D.lgs. 463/1983, convertito nella L. n. 638/1983, il pagamento del debito previdenziale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento non ha efficacia scriminante nei confronti del datore di lavoro perché l’art. 13 D.lgs. 74/2000 è norma che può trovare applicazione esclusivamente per i reati di natura tributaria ivi tassativamente previsti e non è perciò estensibile al versamento delle trattenute previdenziali e assistenziali cui è tenuto il sostituto di imposta nelle veci dei propri dipendenti. Rispetto a quest’ultimo, la causa di esclusione della punibilità si realizza soltanto con il versamento delle somme dovute nei tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

È questo, in sintesi, il principio che si ricava dalla lettura della Sentenza n. 39225/2018 della Corte di Cassazione (Sez. 3 pen.).

Nel caso di specie, l’imputata, quale legale rappresentante di una Ditta di trasporti, è stata condannata alla pena di un mese di reclusione ed euro 300,00 di multa, in ordine al reato ex art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 1983, convertito dalla Legge n. 638 del 19831, per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il periodo da giugno a dicembre 2009, per euro 12.596,00, e per il periodo da marzo ad agosto 2010, per complessivi euro 11.971,00.

Il reato in parola è stato novellato dal D.lgs. n. 8/2016 con l’introduzione di due diversi regimi sanzionatori collegati all’entità dell’omissione:
  • importo fino a 10.000,00 euro annui;
  • importo superiore a 10.000,00 euro annui.

Nel primo caso il fatto rileva come violazione amministrativa, punibile con sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, mentre nel secondo caso la condotta omissiva rileva come reato, punibile con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a euro 1.032,00.

Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Le nuove disposizioni valgono anche rispetto alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del Decreto di riforma (6/02/2016).
  • Venendo ora al caso che ci occupa, per quanto è qui di interesse, l’imputata ha invocato la causa di non punibilità facendo leva sull’estinzione del debito previdenziale.

Precisamente l’imputata ha versato le ritenute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e perciò oltre il termine di scadenza di tre mesi dall'accertamento della violazione; termine avente, secondo la Corte territoriale, «natura perentoria essendo a esso collegato l'effetto della non punibilità e della sospensione della prescrizione che altrimenti comporterebbe la proroga sine die dell'azione penale». L’imputata ha invece sostenuto che il termine suddetto non ha natura perentoria, sicché è comunque consentito all’agente di fruire della causa di non punibilità ove il pagamento sia avvenuto – come nella specie - prima dell'apertura del dibattimento, in virtù di quanto prevede l’art. 13 del D.lgs. n. 74/00.

Ebbene, riguardo a tale osservazione difensiva, gli Ermellini spiegano che la causa di non punibilità ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 74/2000 - che consente il pagamento degli importi dovuti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento2- è applicabile, trattandosi di norma speciale, esclusivamente per i reati di natura tributaria ivi tassativamente previsti e non è perciò estensibile al versamento delle trattenute previdenziali e assistenziali cui è tenuto il sostituto di imposta nelle veci dei propri dipendenti: «per tale ipotesi opera solo la causa di non punibilità di cui all'art. 2 comma 1-bis d.lgs. 463/1983, convertito nella I. 638/1983 che consente il pagamento cd. tardivo da parte del datore di lavoro incorso nella violazione dell'obbligo a suo carico entro i tre mesi successivi alla contestazione della trasgressione, ancorché il momento consumativo del reato si collochi al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi omessi. La sentenza impugnata, che ha escluso l'operatività della suddetta causa di non punibilità per essere il pagamento avvenuto oltre il termine di natura perentoria indicato nel comma 1-bis, deve pertanto ritenersi immune da censure».

In conclusione, la Suprema Corte ha respinto il ricorso ed ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, cui è andata ad aggiungersi la somma di duemila euro a favore della Cassa delle Ammende.


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1Decreto Legge 12/09/1983 n. 463, Art. 2 comma 1-bis: «L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione». Comma così sostitutito dall’art. 3, comma 6, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
2Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, Art. 13 (Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario): «1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se,prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. 2. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. 3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione».
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