12 luglio 2018

Per i comuni inferiori a 5 mila abitanti slitta il consolidato

Autore: Pietro Mosella
I Comuni inferiori a 5 mila abitanti, che hanno optato per la non adozione della nuova contabilità economico-patrimoniale nei rendiconti 2017, non dovranno redigere il bilancio consolidato.

È quanto emerge dalla Faq n. 30 dell’aprile 2018 della commissione Arconet, che ha risposto ad un quesito.

A tal proposito, è opportuno ricordare dapprima quanto disposto dall’articolo 232 del TUEL, recante “Contabilità economico-patrimoniale”, il quale prevede, al comma 1, che «gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni».

Il comma 2 di detto articolo, dispone, altresì, che «gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017».

L’articolo 233-bis, comma 3, del TUEL, inoltre, prevede che «gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017».

Il quesito – Nel quesito posto, si chiedeva se, un ente locale con popolazione inferiore a 5 mila abitanti che, con riferimento all’articolo 232 del TUEL, ha esercitato la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico-patrimoniale al primo gennaio 2018, può inviare, alla BDAP, il rendiconto 2017 senza che l’assenza degli allegati relativi allo stato patrimoniale e al conto economico risulti bloccante.

La risposta – Nella risposta si legge che, considerata la formulazione poco chiara dell’articolo 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell’organo) la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l’esercizio 2017, interpretando in tal senso l’articolo 232 del TUEL, possono approvare e, successivamente, inviare alla BDAP, il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico.
Permane, comunque, per tali enti, l’obbligo di provvedere all’aggiornamento dell’inventario.

Con tale risposta, di fatto, la commissione Arconet ha consentito una sorta di “cambio di rotta” che ha prodotto il rinvio ufficiale firmato dal Ragioniere Generale. Per chi ha optato per il mantenimento dei vecchi criteri, dunque, si posticipa tutto al prossimo anno.

La Ragioneria Generale, sul punto, è intervenuta, fornendo un importante chiarimento.

È stato, infatti, precisato che “la Faq n. 30 non prevede il rinvio dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale ma ritiene possibile l’approvazione e l’invio alla BDAP del rendiconto 2017 senza il conto economico e lo stato patrimoniale da parte di quegli enti che hanno interpretato l’articolo 232 del TUEL quale facoltà di rinvio della contabilità economico-patrimoniale al 1° gennaio 2018 e hanno formalmente esercitato tale facoltà.

È evidente che tali enti – continua la risposta – non avendo adottato la contabilità economico-patrimoniale nell’esercizio 2017, risultano impossibilitati a redigere, nell’esercizio 2018, il bilancio consolidato riferito all’esercizio 2017. I comuni scriventi, invece, avendo predisposto seppur con notevole lodevole sforzo, il rendiconto 2017 comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico, sono nelle condizioni di approvare il bilancio consolidato riferito all’esercizio 2017 entro il 30 settembre 2018, in attuazione dell’articolo 233 bis, comma 3, del TUEL”.
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