10 marzo 2018

Plusvalenza per intero all’imprenditore familiare

Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 9 marzo 2018

Autore: Paola Mauro
L’imposta sostitutiva ex art. 1 D.lgs. n. 358/1997 sul plusvalore dell’azienda familiare è dovuta interamente dal suo titolare e non dai soci in proporzione alla quota. Lo precisa la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5726/2018 che accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

L’Ufficio ha rettificato il valore di vendita di un’azienda familiare e, di conseguenza, ha rideterminato l’imposta sostitutiva ex art. 1 D.lgs. n. 358/1997 di cui il contribuente – il titolare dell’azienda familiare - si è avvalso nella propria dichiarazione dei redditi.

Dal canto suo la Commissione Tributaria Regionale di Milano, a conferma della decisione di prime cure, ha dichiarato illegittimo il recupero a tassazione, sul rilievo che la quota della plusvalenza da cessione d’azienda da attribuire al titolare dell’azienda familiare dovesse essere limitata al 40%, spettando il residuo 60% ai familiari collaboratori.

Ebbene, questa ricostruzione della CTR meneghina non ha trovato ingresso nel giudizio di legittimità
L’art. 1 D.lgs. n. 358/1997, per quanto qui interessa, dispone:
  • «Le plusvalenze realizzate mediante la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni e determinate secondo i criteri previsti dall'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 19 per cento. […] 4. Qualora le plusvalenze di cui ai commi 1 e 3 siano realizzate dalle società di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva è dovuta dalle società stesse, che esercitano l'opzione nella dichiarazione dei redditi indicata nel comma 2 e provvedono alla liquidazione e al versamento».

Nel caso di specie, pertanto, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è fondato e va accolto.

Infatti – spiega la Suprema Corte – «Poiché il contribuente si è avvalso nella propria dichiarazione dei redditi dell’imposta sostitutiva prevista dalla norma derogatoria di cui all’art. 1 d.lgs. n. 358/1997, incassando la plusvalenza derivante dalla vendita dell'azienda relativa all'impresa familiare, che per effetto della cessione è venuta definitivamente meno, la plusvalenza così realizzata va imputata interamente al titolare dell'impresa familiare».

Decidendo nel merito, i Massimi giudici hanno rigettato il ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
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