11 maggio 2018

Precompilata: spazio ai crediti d’imposta "art-bonus" e "School-bonus"

Autore: Pietro Mosella
La Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate inerente la Guida alla dichiarazione precompilata delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017, con riguardo alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità, fornisce, tra l’altro, indicazioni in merito al “Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art –bonus) (Rigo G9)” ed alle “Erogazioni alla scuola (School Bonus) (Rigo G10)”.

L’art bonus (Rigo G9) – Il cosiddetto “Art-bonus” è un credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 a sostegno della cultura. Esso è stato introdotto dall’articolo 1 del D.L. n. 83/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2014, nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

Detto credito d’imposta è stato reso permanente dall’articolo 1, commi 318 e 319, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).
L’agevolazione è riconosciuta a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura previste dalla norma in commento.

Tra le persone fisiche – specifica la Circolare - rientrano i soggetti individuati dall’articolo 2 del TUIR, ossia le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non svolgano attività d’impresa (dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.).

Limiti e requisiti del credito d’imposta: il credito d’imposta in esame, spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate. Alle persone fisiche il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile.

Inoltre, per fruire di detto credito d’imposta, le erogazioni liberali in questione devono essere finalizzate a:
  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), come definiti dall’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al DLGS n. 42 del 2004, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e, dal 27 dicembre 2017 (cfr. art. 5, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175), delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi, è comunque riconosciuto il credito d’imposta.

Inoltre, a decorrere dal 19 ottobre 2016, il credito d’imposta, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a favore (articolo 17 del D.L. n. 189/2016):
  • del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
  • dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Nella Circolare, è altresì specificato che, per le erogazioni in esame, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere h) e i), del TUIR ma, la disciplina del TUIR, rimane, comunque, in vigore per le fattispecie non contemplate dall’articolo 1 del D.L. n. 83/2014 come, ad esempio l’erogazione per l’acquisto di beni culturali.

A decorrere dal 27 dicembre 2017, il credito d’imposta, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a favore (articolo 5, comma 1, della Legge 22 novembre 2017, n. 175):
  • delle istituzioni concertistico-orchestrali;
  • dei teatri nazionali;
  • dei teatri di rilevante interesse culturale;
  • dei festival;
  • delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza;
  • nonché dei circuiti di distribuzione.

Fruizione del credito d’imposta: come si osserva nella Circolare suddetta, il credito d’imposta in commento, è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Le persone fisiche fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi ed iniziano a godere della prima quota (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.

La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale.

“Il sostenimento dell’onere – si legge nella Circolare dell’Agenzia - è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Ne deriva, quindi, che il credito d’imposta non spetta per le erogazioni liberali effettuate in contanti”.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

In ogni caso, è fondamentale che, dalla documentazione che attesta il versamento, s’individui il carattere di liberalità del pagamento.

In ragione di ciò, relativamente ai pagamenti effettuati dall’anno 2017, occorre che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

School bonus (Rigo G10) – A partire dal 2016, è previsto lo “School-bonus”, ossia un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale d’istruzione per:
  • la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;
  • il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.

Esso è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 145 a 150, della Legge n. 107/2015, così come modificata dall’articolo 1, comma 231, della Legge n. 208/2015.
Nello specifico, il credito è pari al:
  • 65 per cento delle erogazioni effettuate negli anni 2016 e 2017;
  • 50 per cento delle erogazioni effettuate nell’anno 2018.

Gli istituti del sistema nazionale d’istruzione comprendono le istituzioni scolastiche statali e le istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.

La Circolare precisa che, il credito d’imposta, è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d’impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

Tale credito, spetta a condizione che, le somme, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, appartenente al capo XIII dell’entrata, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600.

Le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuati in favore delle scuole paritarie vanno effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse con sistemi di pagamento tracciabili (articolo 1, comma 620, della Legge n. 232/2016).
Le spese sono ammesse al credito d’imposta nel limite dell’importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta.

Infine, nel documento in esame, è specificato che, il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo 150 del Modello 730-3/2018) è fruibile negli anni seguenti ed è riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi.
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