2 maggio 2018

Precompilato: da oggi è possibile modificare e inviare il modello

Debutta la modalità di compilazione assistita

Autore: Andrea Amantea
A partire da oggi è possibile accettare, modificare, integrare e inviare il 730 precompilato; se fino al 1° maggio era ammessa la semplice consultazione dei dati presenti, ora sarà invece possibile intervenire sui diversi quadri della dichiarazione apportando eventuali modifiche anche tramite la nuova modalità di compilazione assistita.
Invio diretto o tramite intermediari – Lo step principale prima dell’invio della dichiarazione è rappresentato dalla scelta del canale di presentazione, ossia il contribuente deve decidere a monte se provvedere direttamente all’invio del 730 precompilato oppure rivolgersi ad un intermediario abilitato, quale Caf o Professionista abilitato (Dott. Commercialista, Consulente del lavoro ecc); scelta che incide in maniera rilevante sulle conseguenza circa eventuali controlli documentali posti in essere dall’Amministrazione finanziaria. Chi presenta il 730 precompilato direttamente o tramite il sostituto d'imposta senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta (ad esempio l’indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio; l’indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico), non sarà sottoposto a controllo formale sui documenti relativi agli oneri indicati nella dichiarazione (art.36-ter DPR 600/73), forniti all'Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi. Su tali dati è sempre possibile il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni quale ad esempio l'effettiva destinazione ad abitazione principale dell'immobile per cui vengono detratti gli interessi passivi relativi al mutuo.
Resta fermo il controllo formale per tutti gli altri dati non comunicati da soggetti terzi (ad esempio le spese per il fisioterapista, professionista non tenuto all’invio dei dati si spesa sanitaria al sistema T.S.).
Attenzione all’inserimento nella precompilata dei dati riportati solo nel foglio allegato alla stessa; supponiamo che un onere detraibile è stato inserito nel prospetto separato e non nella precompilata perché si è ritenuta necessaria una verifica del dato da parte del contribuente; in tal caso un suo eventuale inserimento in dichiarazione viene considerata come modifica del modello precompilato e pertanto non si avrà alcun vantaggio sui controlli. Basti pensare ad esempio al mancato pre-inserimento delle informazioni relative alle spese di ristrutturazione edilizia su parti condominiali quando l'importo dei bonifici pagati dal condominio nel 2017 è inferiore a quello indicato dall'amministratore nella comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo scorso.
Se si presenta il 730 precompilato, con o senza modifiche, tramite un intermediario appositamente delegato chiamato ad apporre il visto di conformità, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati dai soggetti terzi (si pensi ai dati dei bonifici per lavori di ristrutturazione). Resto fermo che il contribuente può essere comunque soggetto a verifica del possesso dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali quali detrazioni o deduzioni.
A tal proposito con la circolare n°7/2018 del 27 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha messo in chiaro le indicazioni operative nonché i requisiti oggettivi e soggettivi da rispettare in riferimento alle spese che danno diritto a deduzioni-detrazioni-crediti d’imposta ai fini della corretta compilazione della dichiarazione dei redditi e per l’apposizione del visto di conformità da parte degli intermediari abilitati.
La conservazione delle pezze giustificative - Al netto di quanto detto finora circa i canali di presentazione e le eventuali modifiche apportate al modello precompilato, Il contribuente dovrà conservare fatture, ricevute, quietanza di pagamento collegate ad oneri deducibili e detraibili, nonché documenti che danno diritto ad accedere a specifiche agevolazioni (ad esempio il contratto di mutuo per la detrazione degli interessi passivi relativi all’acquisto dell’abitazione principale (relativo contratto di acquisto), fino al 31 dicembre 2023 (vedi art. 43 D.P.R. 600/73 ess.mm.ii). È consigliato andare oltre tale data per i documenti relativi a spese collegati a benefici fiscali più lunghi; basti pensare agli interventi di ristrutturazione edilizia la cui detrazione si ha in 10 quote annuali di pari importo.
La compilazione assistita- Da quest’anno debutta, a pieno regime a partire dal 7 maggio, la compilazione assistita; come precisato sul sito dedicato alla precompilata, è possibile compilare in modo "assistito" i dati relativi agli oneri detraibili e deducibili da indicare nelle sezioni I e II del quadro E(oneri e spese). Il contribuente che intende modificare la propria dichiarazione 730, dopo aver visualizzato i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi, utilizzati o non utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione, può scegliere tra due modalità di compilazione del quadro E (sezioni I e II):
• la modalità "tradizionale", ossia inserire o rettificare direttamente gli importi degli oneri sostenuti riportandoli nei relativi campi del quadro E
• la modalità "assistita", ossia inserire nuovi documenti di spesa non presenti oppure modificare, integrare o cancellare i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi. I dati aggiunti o rettificati sono poi inseriti in via automatica nel quadro E della dichiarazione dei redditi. In tal caso i controlli documentali dovrebbero riguardare solo la singola spesa sulla quale si è intervenuti, ma su tale punto però si attendono maggiori indicazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Basti pensare al caso in cui il contribuente decida ad esempio di intervenire su una specifica spesa sanitaria comunicata ad esempio dal dentista al quale il contribuente si è rivolto per determinate cure per le quali si rilevi una non corrispondenza tra l’importo presente nel database tributario e quello invece presente in fattura.
Questo sistema di compilazione assistista può essere utilizzato anche per le spese sostenute per i familiari a carico.
Problematiche operative nei diversi quadri- L’opzione dell’invio diretto del 730 precompilato comporta l’attenta verifica dei diversi quadri soprattutto in relazione alle spese detraibili e deducibili precaricate e anche in riferimento ai familiari a carico; su tal punto ricorda che il familiare viene inserito nel Prospetto dei familiari a carico della dichiarazione precompilata se ricorrono questi tre requisiti: i dati del familiare sono stati comunicati al sostituto d'imposta e sono stati riportati nella Certificazione unica, trasmessa entro i termini all'Agenzia delle Entrate; il reddito complessivo del familiare, risultante dalla Certificazione unica, non è superiore a € 2.840,51; i dati del familiare risultano completi e coerenti con quelli presenti in eventuali altre Certificazioni. Se i dati indicati nella Certificazione unica sono incompleti o incoerenti, nella dichiarazione precompilata viene riportato solo il codice fiscale del familiare e il contribuente deve completare il relativo prospetto. Attenzione deve essere rivolta anche alle spese al debutto nella precompilata quali ad esempio quelle relative alla retta pagate per la frequenza dell’asilo nido; le spese per la frequenza degli asili nido comunicate non sono utilizzate in precompilata (e neanche esposte nel foglio riepilogativo) nel caso in cui l'Inps ha comunicato all'Agenzia di aver accolto la richiesta di "bonus asilo nido" presentata dal genitore del bambino iscritto ad un asilo nido. Tale agevolazione erogata dall'Inps, infatti, non è cumulabile con quella della detrazione delle spese per l'asilo nella dichiarazione dei redditi.
Conclusioni - Infine si ricorda che l’invio della dichiarazione 730,direttamente o tramite l’intermediario abilitato e opportunamente delegato, può avvenire entro il 23 luglio fermo restando la possibilità intermedia dell’invio sostitutivo; come specificato dall’A.D.E. sul portale dedicato alla precompilata, https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/home, a partire dal 28 maggio, il contribuente che ha già trasmesso il 730 e ha riscontrato un errore può annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l'applicazione web, una nuova dichiarazione. L'annullamento e l’invio sostitutivo è possibile una sola volta e fino al 20 giugno.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy