30 luglio 2018

Premi di risultato nel Modello Redditi PF 2018

Autore: Redazione Fiscal Focus
A partire dall’anno d’imposta 2016 è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali (che derivano da contratti collettivi aziendali o territoriali) di importo non superiore a determinati limiti.

L’art. 1, commi 182-189, della Legge di Stabilità 2016, ha previsto l'applicazione a regime di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 10 per cento da applicare sui premi di risultato collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, per un importo complessivo di euro 2.000 lordi, elevato ad euro 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

L'agevolazione è stata prevista limitatamente ai premi di risultato corrisposti ai lavoratori del settore privato che nell'anno precedente a quello di percezione del premio siano stati titolari di redditi di lavoro dipendente per un importo non superiore ad euro 50.000.

Le nuove disposizioni sono volte a potenziare l'accesso al regime sostitutivo previsto per i premi di risultato, nonché ad incentivare il ricorso alle forme di welfare ritenute maggiormente meritevoli di tutela, ai fini del soddisfacimento di esigenze sociali.

In seguito, il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, cd. Manovra Correttiva 2017 e la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 28 e 161, (Legge di Bilancio 2018) hanno proseguito il percorso tracciato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 182-190 (Legge di Stabilità 2016) in materia di detassazione dei premi di risultato e di welfare aziendale.

La Legge di Bilancio 2017 ha esteso, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, l'ambito di applicazione del regime agevolativo previsto dalla Legge di Stabilità 2016, per i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, prevedendo un innalzamento dei limiti di reddito dei lavoratori dipendenti che possono beneficiare dell'agevolazione e degli importi dei premi agevolabili.

La Legge di Bilancio 2017, oltre a disciplinare la fungibilità tra erogazioni monetarie dei premi di risultato ed erogazioni degli stessi sotto forma dei benefit di cui al comma 4, dell'art. 51 del TUIR, ha introdotto misure di particolare favore nelle ipotesi in cui il premio di risultato sia erogato, su scelta del dipendente, sotto forma di contribuzione alla previdenza complementare o a casse aventi esclusivamente fini assistenziali o sotto forma di assegnazione di azioni, prevedendo che tali erogazioni in natura non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente anche se effettuate in misura superiore e, in caso di assegnazione di azioni, senza rispettare le condizioni stabilite dalle rispettive norme di esenzione.

I contributi alla previdenza complementare costituiscono, infatti, oneri deducibili ai sensi dell'articolo 10, lettera e-bis) del TUIR, e come tali non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Con la disposizione in commento, il Legislatore nel 2017 ha espressamente menzionato la sostituzione del premio di risultato con i contributi alle forme pensionistiche complementari ed ha disposto che il premio di risultato erogato sotto forma di contribuzione non è assoggettato a tassazione anche se detti contributi superano il limite di deducibilità dal reddito di euro 5.164,57 (limite incrementato, limitatamente ai primi cinque anni di contribuzione, di un importo non superiore ad euro 2.582,29 per i lavoratori di prima occupazione).

I contributi alla previdenza complementare se versati in sostituzione del premio di risultato possono, pertanto, essere esclusi dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore per un importo di euro 8.164,57 potendo aggiungersi al limite di deducibilità di euro 5.164,57 (incrementato come sopra detto per i lavoratori di prima occupazione).

Come inserire tali premi nel Modello Redditi Persone Fisiche 2018 - Il rigo RC4 del Modello Redditi Persone Fisiche 2018, I fascicolo, va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa e che nell’anno d’imposta 2017 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro.

Dall’anno d’imposta 2016, infatti, è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall’anno d’imposta 2017 sono d’importo complessivamente non superiore a:
  • 3.000 euro (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 581 della Certificazione Unica 2018);
  • fino a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 581 della Certificazione Unica 2018) e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati successivamente a tale data l’importo massimo su cui applicare la tassazione agevolata è pari a 3.000 euro.

Tale sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate:
  • sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell’impresa e in tal caso sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 10 per cento;
  • o, a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit, intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell’importo del premio agevolabile;
  • o, a scelta del lavoratore, sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario di persone. Il valore di tali benefit, determinato ai sensi dell’art. 51, comma 4 del TUIR, è assoggettato a imposizione ordinaria, non è possibile assoggettarli a tassazione sostitutiva.

In generale, l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta (in tal caso risultano compilati i punti 572 e/o 582 “Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva” della Certificazione Unica 2017 e i punti 576 e/o 586 “Imposta sostitutiva” o 577 e/o 587 “Imposta sostitutiva sospesa”), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore (in tal caso risultano compilati i punti 578 e/o 588).
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