5 aprile 2018

Prestazioni INPS: aggiornati gli importi erogabili per il 2018

Autore: Debhorah Di Rosa
L’INPS ha provveduto ad aggiornare, con la circolare n. 61 del 4 aprile 2018, il limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti. Il riferimento è ai dati comunicati dall’ISTAT che ha fissato all’1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2016-dicembre 2016 e il periodo gennaio 2017-dicembre 2017.

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2018, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Lavoratori soci di società e di enti cooperativi - Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto, i trattamenti economici previdenziali in oggetto, sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2018, a 48,20 euro.

Lavoratori agricoli a tempo determinato - La retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2018, è pari a 42,88 euro.

Compartecipanti familiari e piccoli coloni - Il reddito applicabile, per l’anno 2018, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2017 pari a 56,83 euro.

Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari - Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2018, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
  • 7,05 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 7,97 euro;
  • 7,97 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 7,97 euro e fino a 9,70euro;
  • 9,70 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,70 euro;
  • 5,13 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Lavoratori autonomi - L’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi:
  • Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 42,88 euro;
  • Artigiani: 48,20 euro;
  • Commercianti: 48,20 euro
  • Pescatori: 26,78 euro

Altre prestazioni - Nel caso di lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi, il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene applicando l’aliquota suindicata sul minimale di reddito pari, per il 2018, a 15.710 euro.
Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari a:
  • 336,72 euro per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 25,72%;
  • 441,45 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72%;
  • 448,13 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 34,23%.

Per gli eventi insorti nel 2018, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde a 70.266,80 euro.

Indennità di malattia - La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. L’indennità viene calcolata su 277,88 euro e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
  • 11,12 euro (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
  • 16,67 euro (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • 22,23 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Degenza ospedaliera - Per le degenze iniziate nell’anno 2018, l’indennità, calcolata su 277,88 euro, come sopra indicato, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
  • 22,23 euro (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
  • 33,35 euro (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
  • 44,46 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

Assegni di maternità - La misura dell’assegno di maternità del Comune è pari a 1.713,10 euro annui e il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti è pari a 17.141,45 euro.
L’importo dell’assegno di maternità dello Stato è pari, nella misura intera, a 2.109,19 euro.

Congedo parentale - Il valore del reddito percepito dal genitore lavoratore dipendente che chiede periodi di congedo parentale indennizzabili tal 30%. Non deve superare, per il 2018, l’importo di 16.491,15 euro.
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