29 giugno 2018

Processo senza sconti per le ONLUS

Autore: Paola Mauro
Gli enti non lucrativi non sono esenti dal versamento del contributo unificato per gli atti processuali ai sensi D.P.R. n. 115/2002. A precisarlo è stata la Corte di Cassazione (Sez. 6-5) nell’Ordinanza n. 14332/2018, sul rilievo che le disposizioni in materia di agevolazioni tributarie devono interpretarsi “restrittivamente” e che l'esenzione dal contributo non può mai essere giustificata dalla qualità del soggetto che agisce in giudizio.

Una ONLUS si è opposta al pagamento del contributo unificato dovuto riguardo a un processo amministrativo, deducendo, nel giudizio di cassazione, la violazione, da parte della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, dell'art. 10 del D.P.R. n. 115/02, nonché dell'art. 27-bis della Tabella Allegato B al D.P.R. n. 642/72 e s.m.i., aggiunto dell'art. 17 del D.lgs. n. 460/97, nonché, degli artt. 3, 24, 45, 53, 97 e 113, commi 1 e 2, della Costituzione.
  • Secondo la ricorrente, il Giudice di appello avrebbe dovuto riconoscere l’esenzione delle ONLUS dal pagamento del contributo unificato per gli atti processuali, potendo detta esenzione essere ricompresa nelle norme sopra elencate che la prevedevano per gli atti procedimentali di natura amministrativa, relativamente all’imposta di bollo, in ragione dell’esercizio della “missione normativamente tutelata” di tali tipologie di enti.

Ebbene, a giudizio della Suprema Corte, il motivo di ricorso non può essere condiviso e dunque il ricorso va rigettato.

Sbaglia la ricorrente a mettere sullo stesso piano imposta di bollo e contributo unificato. Quest'ultimo, spiegano gli Ermellini, nasce da un'esigenza di semplificazione volta a istituire una "entrata tributaria erariale" diretta a sostituire non solo tributi erariali gravanti anch'essi su procedimenti giurisdizionali, quali l'imposta di bollo e la tassa d’iscrizione a ruolo, ma anche i diritti di cancelleria e di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario, ed è espressamente configurata come prelievo coattivo volto al finanziamento delle "spese degli atti giudiziari" (v. C. cost. n. 73/ 2005 e Cass. S.U. n. 9840/2011).

I Massimi giudici, poi, ribadiscono (Cass. n. 27331/2016 e n. 21522/2013) che «In materia di agevolazioni tributarie, le ONLUS non sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 27-bis della tabella 8 allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, atteso che, da un lato, il termine "atti" deve riferirsi esclusivamente a quelli amministrativi e non anche a quelli processuali, giusta la necessità di un'interpretazione restrittiva quanto ai benefici fiscali, e, dall'altro, che l'esenzione dal contributo suddetto è giustificabile, alla luce dell'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, solo in base ad un criterio di meritevolezza, in funzione della solidarietà sociale, dell'oggetto del giudizio e non in considerazione della qualità del soggetto, anche in ragione di esigenze costituzionali di parità di trattamento e comunitarie di non discriminazione».

Secondo l’orientamento appena riportato, «un'eventuale esenzione dal contributo unificato, in ragione della sola qualità del soggetto che agisce in giudizio, risulterebbe “distonica rispetto alla tecnica utilizzata dal legislatore nella previsione delle ipotesi di esenzione, la quale procede attraverso l'individuazione dell'oggetto dei giudizi, nei quali gli atti sono posti in essere, in base al criterio della particolare meritevolezza delle situazioni giuridiche”» (C. cost. n. 91 del 2015).

In definitiva, la ricorrente ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t., è stata condannata dalla Suprema Corte a pagare al TAR della Lombardia (controricorrente) le spese di lite.
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