2 ottobre 2018

Processo. Si paga per ogni atto impugnato anche con la riunione

Autore: Paola Mauro
Ai fini della determinazione dell’importo del contributo unificato tributario (CUT) rileva il numero degli atti per cui è richiesto l’intervento e la valutazione del Giudice. L’obbligo di assolvere il CUT in relazione a ciascun atto impugnato non viene meno a seguito della riunione dei ricorsi, per ragioni di economia processuale.
A precisarlo è la Commissione Tributaria Regionale di Firenze con la Sentenza n. 1462/03/18.
Il giudizio, in estrema sintesi, nasce dalla notifica di un invito di pagamento in materia di contributo unificato tributario e dall’atto di irrogazione sanzioni ad esso collegato, emanati dall'Ufficio di Segreteria della C.T.R. della Toscana.

Al destinatario dei suddetti provvedimenti è stato chiesto il pagamento di 1.000,00 euro a titolo di sanzione, somma calcolata sull’importo di euro 500,00, dovuto ma non corrisposto in relazione alla controversia instaurata avverso due atti (preavviso di fermo amministrativo e fermo amministrativo).
  • L’importo chiesto a titolo di CUT è stato quantificato dall’Ufficio in relazione a ciascun atto impugnato e prescindendo dalla riunione disposta dal Collegio giudicante.

Ebbene, la C.T.R. della Toscana, ribaltando la decisione di primo grado, da un lato, ha confermato l'importo dovuto a titolo di CUT, individuato dall’Ufficio nella somma complessiva di 500,00 euro, mentre dall’altro ha disposto la riduzione della sanzione da 1.000,00 a 500,00 euro.

Il Collegio fiorentino ha osservato che, nell'atto di appello oggetto del contributo unificato di cui si discute, la contribuente ha impugnato sia il preavviso di fermo amministrativo sia il fermo amministrativo, sicché le questioni sottoposte sono state definite sia dal Giudice di primo grado sia da quello di secondo grado, analizzando entrambi gli atti impugnati.

Secondo la C.T.R., «l'obbligo di assolvere il CUT in relazione a ciascun atto non viene meno a seguito della riunione disposta dal Collegio per ragioni di economia processuale». Ciò che rileva, infatti, ai fini della determinazione dell'importo del contributo unificato dovuto nel caso d’impugnazione di più atti davanti alle Commissioni tributarie «è il numero di atti effettivamente impugnati e per i quali si chiede l'intervento e la valutazione del giudice, in applicazione dell'art. 14, comma 3-bis, TUSG (così come modificato dall'art. 1, c. 598, lett. A), Legge n. 147 /2013), secondo il quale il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti anche in appello».

Nel caso di specie, pertanto, l'Ufficio - secondo la C.T.R. - ha legittimamente quantificato il CUT dovuto considerando ciascun atto impugnato oggetto di appello (euro 250 per ciascun atto, per un importo complessivo di euro 500,00). Per la quantificazione del valore di lite nel processo tributario non è applicabile, come sostenuto dal contribuente, la regola prevista dall'art. 10 c.p.c., ma occorre fare riferimento all'art. 14, comma 3 bis, TUSG, che fa espresso rinvio all'art. 12, comma 2, D.lgs. n 546/92 («Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste»), che è norma speciale e, quindi, non derogabile da quella di carattere generale processuale civilistica.

È apparsa invece eccessiva la sanzione applicata del 200% dell'importo non versato a titolo di CUT ed è stata ridotta dalla Commissione fiorentina al 100%. L'art. 71 del D.P.R. n. 131/86 espressamente richiamato dall'art. 16, comma 1-bis del TUSG prevede una sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta (nel caso di specie, CUT non versato) e in mancanza di particolari motivi (recidiva ecc.) è normale applicare la sanzione minima.

In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, la C.T.R. della Toscana ha determinato in euro 500,00 sia il CUT da versare sia la sanzione da comminare.
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