Quando si “incappa” in un tutor le sanzioni sono sempre multiple, essendo applicate alla fine di ogni tratta, con la conseguenza che cambia anche la competenza territoriale del giudice. Questo aspetto è del resto anche economicamente rilevante, non solo costringendo magari il “trasgressore” ad impugnare l’accertamento presso un giudice a centinaia di chilometri di distanza dal proprio luogo di residenza, ma facendolo anche più volte, in diversi posti e con udienze scaglionate nel tempo.
Come noto, quando si “incappa” in un tutor, le sanzioni sono sempre multiple, essendo applicate alla fine di ogni tratta, con, peraltro, competenza anche di versi Giudici di pace, per territorio.
Questo aspetto influisce anche su un importante aspetto processuale, quale quello del Giudice competente (aspetto anche economicamente non irrilevante, se si pensa che magari il conducente risiede a Milano e la violazione è stata, ad esempio, accertata in Campania).
Secondo una prima tesi il Giudice competente dovrebbe quindi essere quello di residenza del ricorrente.
Se è vero infatti che, generalmente, le opposizioni presentate davanti al Giudice contro i verbali di accertamento di violazione del Codice della strada vanno presentate davanti al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, questa regola, però, potrebbe conoscere un’eccezione proprio nel caso delle multe per superamento dei limiti di velocità accertate con “Safety Tutor”. Con riguardo a detti sistemi di controllo elettronico, la Cassazione (Cass. Sent. n. 23881 del 15.11.2011) ha infatti ritenuto competente a decidere il Giudice di pace del foro del trasgressore.
E ciò anche considerato che i SICVe, per quanto collocati a breve distanza l’uno dall’altro, come detto, risultano, tuttavia, sempre e puntualmente posizionati in modo tale che ciascuno rientri, per le infrazioni accertate, nell’area di competenza di un Giudice di pace differente.
Secondo giurisprudenza della Cassazione, pertanto, in tali casi, il Giudice (unico) competente, in ottemperanza ai principi di tutela del consumatore, dovrebbe essere quello di residenza dell’asserito contravventore.
Un criterio pacifico, utilizzato anche a livello europeo, è infatti quello del c.d. "foro del consumatore". In sostanza il consumatore ha il privilegio, per le controversie commerciali, di poter agire contro i contraenti forti, davanti al Giudice del suo territorio di residenza. Ed ecco che, secondo la Cassazione, si può (rectius: si deve) applicare lo stesso concetto per l'utente della strada nei confronti della P.A.
La suddetta circostanza, del resto, oltre ad essere di evidente aggravio alla efficace difesa dell’asserito trasgressore (che dovrebbe andare incontro alle rilevanti spese per recarsi ogni volta all’udienza presso un Giudice di pace diverso, ogni volta, magari a centinaia di chilometri dalla propria residenza), potrebbe essere ancora più grave se solo si pensa che la Legge 689/81 prevede espressamente la presenza del ricorrente all’udienza, pena la convalida del provvedimento, essendo dunque norma passibile di violazione costituzionale laddove di ostacolo alla difesa e dunque in violazione dell’art. 24 della Costituzione.
Una tale circostanza inoltre, impedirebbe, di fatto, la possibilità di presentare un unico ricorso cumulativo avverso tutti i verbali seriali ricevuti, dovendo ogni verbale essere altrimenti opposto innanzi ad un diverso Giudice di pace competente per territorio, con anche impossibilità (salva previa richiesta di riunione dei diversi procedimenti) di chiedere l’applicazione dell’art. 8-bis, comma IV della L. 689/81, in base al quale «le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria».
La questione della esatta competenza è inoltre resa ancor più complessa dal fatto che, in tali casi non è possibile risalire al punto esatto nel quale l’infrazione è stata commessa. È noto, infatti, che il sistema Safety Tutor non è in grado di stabilire un luogo preciso ove il limite è stato superato.
E, al riguardo, l’art. 9 del Codice di procedura penale stabilisce che, qualora la competenza del Giudice non possa essere determinata sulla base del luogo in cui l’illecito è stato consumato, deve ritenersi competente il Giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione e, qualora il luogo sopra indicato non sia noto, la competenza appartiene al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato.
Tutto ciò premesso, in via preliminare, anche al fine di poter concretamente chiedere l’applicazione dell’art. 8 bis della L. 689/81 e poter discutere la illegittimità dei vari provvedimenti in un unico giudizio, si dovrebbe o impugnare tutti gli avvisi ricevuti davanti al giudice del foro del ricorrente, o, almeno, chiedere di rimettere per competenza il procedimento al Giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell’azione, affinché poi questi possa disporne l’opportuna riunione, ai fini di un’unica discussione.
Stante infatti l’impossibilità di accertare con precisione il punto esatto in cui il trasgressore ha superato la velocità media consentita, per individuare il giudice competente territorialmente a conoscere dell’opposizione al verbale dovrebbe farsi riferimento al criterio di cui all’art.9 c.p.p., laddove tale norma, come detto, prevede infatti che, se la competenza territoriale non può essere determinata in base ai principi generali, sarà competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione. In uno con la giurisprudenza prevalente, ne consegue quindi che se il veicolo sanzionato ha percorso un tratto di strada tra due o più comuni limitrofi si deve ritenere che la competenza territoriale vada riconosciuta al giudice di pace del luogo in cui si trova la porta di uscita del sistema di rilevamento tramite “Tutor”.
In sostanza, proceduralmente, si dovrebbe impugnare ciascun verbale di contestazione elevato in base a detto rilevamento avanti a ciascun Giudice di Pace territorialmente competente ed il Giudice della prima (e seconda e terza etc.) violazione dovrebbe dichiarare la propria incompetenza, rimettendo dinanzi al diverso Giudice competente ogni altra violazione. Il Giudice competente dovrebbe infine riunire i vari procedimenti.
Del resto, si rileva come, per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace, non è comunque esperibile il regolamento di competenza, né obbligatorio né facoltativo (art.46 cpc – Cass.8294/2005) e la Cassazione, con Sentenza 18 aprile 2008 n. 10236, ha affermato che “rientra nel potere-dovere del Giudice adito l’identificazione del Giudice competente, anche se diverso da quello indicato dalla parte”.
L’art. 44 cpc impone comunque al Giudice che dichiara la propria incompetenza per territorio di indicare il Giudice competente (e ciò coerentemente con i motivi che affermano la propria incompetenza), rimettendo le parti dinanzi al Giudice competente e fissando il termine per la riassunzione.