7 novembre 2018

Pubbliche Amministrazioni e Piano Triennale dei Fabbisogni

Autore: Ketti Fisichella
Le Amministrazioni Pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro.

L’articolo 6 del D.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 4, del D.lgs. n. 75 del 2017, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del concetto di dotazione organica. Il termine dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresentava la “mappatura” rigida da cui partire per definire il PTFP, nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni. Oggi, in sede di redazione del Piano Triennale dei Fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati.

Il "piano triennale dei fabbisogni di personale" (PTFP) come previsto dall'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 165 del 2001, ha dunque lo specifico scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e nel contempo perseguire gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi da rendere ai cittadini. Si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano, dunque, l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. È necessario, inoltre, che vengano indicate le risorse finanziarie destinate all’attuazione dello stesso nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Inoltre, trattandosi di uno “strumento” tra i più strategici e rilevanti della gestione delle risorse, deve essere anche pienamente coerente con i principi generali di legalità e con la disciplina in materia di anticorruzione.

L’art. 33 del D.lgs. 165/2001 dispone che: “Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Le Amministrazioni Pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro, con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”. Tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari che per la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, che per l’omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti.

Con Decreti adottati dal Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, vengono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le linee di indirizzo per orientare le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale.
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