26 marzo 2018

Quadro RU 2018: spazio ai nuovi crediti d’imposta

Autore: Pasquale Pirone
Sono 11 i nuovi crediti d’imposta che trovano posto al quadro RU del Modello Redditi PF/2018 (anno d’imposta 2017). Si tratta di quelli istituiti con una serie di interventi normativi, quali: Legge n. 220/2016 (crediti d’imposta relativi al settore cinematografico ed audiovisivo); decreto-legge n. 193/2016 (credito d’imposta per le spese sostenute per l’adeguamento tecnologico per la trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA); Legge n. 232/2016 (credito d’imposta per l’acquisto di beni mobili strumentali utilizzati a fini di solidarietà sociale); decreto-legge n. 244/2016 (credito d’imposta per la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita dei prodotti editoriali); decreto-legge n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017 (credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari).

E’ stato, invece, eliminato il credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese, istituito dalla Regione Siciliana con la legge n. 11/2009, poiché il credito non è più fruibile dal 1° gennaio 2017 (in altri termini si è concluso il periodo di utilizzo previsto dalla relativa disciplina).

Nel quadro è stata poi inserita la nuova sezione IV-BIS, in cui andranno indicati i costi sostenuti nel periodo d’imposta 2017 per le attività di ricerca e sviluppo ammesse a beneficiare del credito d’imposta istituito dall’art. 3 del decreto-legge n. 145/2013 come sostituito dall’art. 1, comma 35, della legge n. 190/2014.

Regole generali – I predetti crediti (ognuno di essi va indicato in dichiarazione ed è contraddistinto da un relativo codice) sono accumunati da regole di carattere generale. In primo luogo, si ricorda che, salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati e possono essere utilizzati, in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 (Modello F24) e/o in compensazione, in sede di dichiarazione, delle imposte e delle ritenute specificatamente individuate dalle relative norme istitutive. Per la compensazione in F24 i soggetti titolari di partita IVA devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel) senza possibilità di utilizzo dei servizi di remote banking/home banking.
L’eventuale indebito utilizzo è sanzionabile e l’importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato/restituito, unitamente ai relativi interessi, beneficiando della riduzione sanzionatoria da ravvedimento di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 472/1997.

Occorre poi tener presente che a decorrere dal 1° gennaio 2014, il limite dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997 è di euro 700.000 (art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 35/2013). Tuttavia, è possibile che la disciplina normativa istitutiva del credito stesso stabilisca la sua non assoggettabilità al citato limite (ciò è previsto, ad esempio, per i crediti d’imposta relativi al settore cinematografico ed audiovisivo).
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