17 marzo 2018

Redditi 2018 quadro RB Sezione II: obbligo di compilazione ridotto

Autore: Pasquale Pirone
Non va più compilata la sezione II del quadro RB del Modello Redditi PF/2018 qualora alla sezione I dello stesso quadro siano riportati immobili situati in un comune ad alta densità abitativa concesso in locazione a canone “concordato” (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) oppure immobili concessi in locazione e per i quali si è optato per la cedolare secca. E’ questa l’importante novità presente nel modello dichiarativo citato. Stessa cosa dicasi per la sezione II del quadro B del Modello 730/2018.

In sede di premessa, si ricorda che Il quadro RB del Modello Redditi PF/2018, deve essere utilizzato per dichiarare il reddito legato al possesso di fabbricati nel periodo d’imposta 2017. In particolare, devono utilizzare il quadro: i proprietari di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita; i titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione spetta, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del Codice Civile, tale diritto si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale; i possessori di fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali, artigianali o d’impresa; coloro che esercitano attività d’impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l’esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all’impresa in quanto non sono stati indicati nell’inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell’impresa; i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non hanno i requisiti per essere considerati rurali.

Non vanno, invece, dichiarati, in quanto non producono reddito fondiario: le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all’affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell’immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell’art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall’art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall’art. 1 comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso; le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione; i fabbricati destinati all’agriturismo; gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l’immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo non ha utilizzato l’immobile; gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve denunciare l‘immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l’intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio; gli immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non siano dati in locazione; gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d’impresa.

Le due sezioni – Il quadro si compone di due sezioni. Nella sezione I occorre indicare (con riferimento al 2017) i redditi da fabbricati (rendita ed eventuale canone) ed altri dati (giorni di possesso, percentuale di possesso, ecc.).

Per quanto, riguarda la sezione II (Dati relativi ai contratti di locazione), come detto in premessa, da quest’anno ci sono delle novità: il legislatore ha ridotto ad un solo caso l’obbligo di compilazione di tale sezione.

Fino al Modello Redditi/2017 (anno d’imposta 2016), tale sezione andava compilata qualora alla sezione I erano stati indicati fabbricati locati a canone concordato e situati in comuni ad alta densità abitativa oppure erano indicati fabbricati soggetti a cedolare secca oppure, ancora, qualora fossero stati indicati fabbricati situati nella regione Abruzzo e concessi in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili.

Più in particolare la compilazione della sezione II del quadro RB Modello Redditi/2017 (o del quadro B del Modello 730/2017) era obbligatoria qualora alla sezione I fossero stati indicati immobili con il codice utilizzo 8; 12; 14 oppure alla sezione I fosse stata barrata la casella “Cedolare secca”. In altre parole la compilazione della sezione era necessaria per fruire delle seguenti agevolazioni:
  • opzione per l’applicazione della cedolare secca (era barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” alla sezione I);
  • riduzione del 30% del reddito, in caso di applicazione della tassazione ordinaria, se: il fabbricato situato in un comune ad alta densità abitativa era locato ad un canone “concordato” sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB9); se l’immobile era situato nella regione Abruzzo, ed era concesso in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB9).

La novità - Ad ogni modo, fermo restando che continuano ad essere in vigore le agevolazioni anzidette, il decreto Milleproroghe 2017 (DL 244/2016), ha abrogato (a decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016) l’obbligo di compilare la sezione in commento, circoscrivendolo al solo caso in cui alla sezione I del quadro RB Modello Redditi/2018 è indicato un immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB9).

Al riguardo si tenga presente che se si dispone del codice identificativo del contratto di locazione (17 cifre) è sufficiente compilare, oltre alla colonna 1 e 2, la colonna 7 (Codice identificativo contratto) tralasciando le colonne 3 (Data registrazione), 4 (Serie) ,5 (Numero e sottonumero di registrazione) e 6 (Codice ufficio).

Dunque, se ad esempio un contribuente nel 2017 è risultato locatore di un immobile situato in comune ad alta densità abitativa e locato a canone concordato, questi indica tale immobile alla sezione I del quadro RB del Modello Redditi/2018, indicando come codice utilizzo “8” ma non dovrà più compilare la sezione II dello stesso quadro ed avrà, comunque, diritto allo sconto IRPEF del 30%.

Quanto detto vale anche ai fini della compilazione della sezione II del quadro B del Modello 730/2018.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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