21 gennaio 2019

Riassunzione della causa. Documenti nuovi del fisco con limiti

Autore: Paola Mauro
Quando la causa è riassunta dinanzi al Giudice di secondo grado dopo il rinvio della Corte di Cassazione, la produzione di documenti nuovi è ammissibile soltanto nel caso in cui il deposito in precedenza non sia stato possibile per cause di forza maggiore.

È quanto emerge dalla Sentenza n. 3080/10/18 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Il caso. La sentenza in esame è stata resa dalla C.T.R. del Lazio in sede di rinvio dalla Cassazione a seguito di ricorso per riassunzione della contribuente.
Il giudizio nasce dall’impugnazione, da parte della socia di una S.a.s. – cui è stato contestato un maggior reddito da partecipazione -, di una cartella di pagamento per IRPEF dovuta per gli anni 2001 e 2002, emessa a seguito di avvisi di accertamento divenuti definitivi, poiché non impugnati.
Con il ricorso in riassunzione ai sensi dell’articolo 63 del D.Lgs. n. 546 del 19921, la contribuente ha riproposto il motivo della omessa previa notifica dell'accertamento presupposto, evidenziando di aver voluto impugnare unicamente la cartella di pagamento e non anche l'avviso di accertamento.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita nel giudizio riassunto producendo documentazione idonea, a suo avviso, a dimostrare l’avvenuta notifica dell'atto presupposto e chiedendo, quindi, il rigetto del ricorso di parte avversa.
Dal canto suo la contribuente, con memoria, ha eccepito l’inammissibilità della produzione di documenti nuovi nel giudizio di rinvio dalla Cassazione.

Ebbene, la C.T.R. di Roma, in sede di riassunzione, si è espressa in senso sfavorevole all’Ufficio.
Nel caso di specie, con l'ordinanza di rinvio, la Corte di Cassazione ha delimitato l'oggetto del processo alla questione relativa alla rituale o meno notifica dell'atto presupposto (l'avviso di accertamento). Da qui il rilievo della C.T.R. di Roma circa l’inammissibilità della produzione documentale operata dall’Ufficio, volta a provare l’avvenuta notifica dell'atto presupposto.

La Collegio capitolino di secondo grado ha, infatti, osservato: «Nel giudizio di rinvio in grado d'appello, riassunto a seguito della sentenza della Corte di cassazione, si possono produrre nuovi documenti solo nel caso in cui non si siano potuti depositare in precedenza per causa di forza maggiore" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14101 del 03/08/2012). Per quanto attiene specificamente al processo tributario, la Cassazione, pur sempre argomentando in relazione all'ipotesi eccettuativa dei documenti che non si sia potuto produrre nei gradi antecedenti per causa di forza maggiore, ribadisce la vigenza anche nel processo tributario della preclusione connessa con la natura di "giudizio chiuso" che va riconosciuta al grado di rinvio». (Cass. Sez. 5, Ord. 20535 del 10/07/20142; Sentenza n. 9224 del 18/04/20073).

Conseguentemente, l'appello della contribuente è stato accolto perché – si legge in sentenza - «non risulta provata la regolare notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella di pagamento, unico atto qui impugnato, come si rileva dal ricorso introduttivo del giudizio. Deve pertanto dichiararsi la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di notifica e, conseguentemente, va annullata la cartella di pagamento impugnata».
La C.T.R. di Roma ha condannato l'Ufficio al pagamento delle spese di lite.

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1Decreto Legislativo 31/12/1992 n. 546
Art. 63 Giudizio di rinvio (Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, lett. bb], D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015)
«1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.
2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.
3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla commissione tributaria a cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.
4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.
5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria della commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo».

2Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord. n. 20535/2014: «Il giudizio di appello tributario, riassunto a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, è inammissibile la produzione di nuovi documenti, fatta eccezione per quelli che non si siano potuti depositare in precedenza per causa di forza maggiore, stante la natura di "giudizio chiuso" riconosciuta al grado di rinvio».

3Cass. civ. Sez. V Sent. n. 9224/2007: «In tema di contenzioso tributario, il principio secondo cui, nel giudizio di merito a seguito di cassazione con rinvio, il divieto di produrre nuove prove o depositare nuovi documenti non opera qualora si tratti di documenti che sia stato impossibile produrre in precedenza per causa di forza maggiore, incontra un limite nel caso in cui le parti vengano rimesse dinanzi al giudice di appello: nel giudizio di secondo grado, infatti, la facoltà di produrre nuovi documenti, prevista in via generale dall'art. 58 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non può essere esercitata in contrasto con l'art. 57, il quale, escludendo l'introduzione di eccezioni o tematiche nuove, non consente l'ampliamento della materia del contendere neppure attraverso la produzione di documenti, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi ammessa soltanto a supporto di pretese e considerazioni già svolte, e non anche qualora determini la necessità di ulteriori contestazioni e deduzioni».
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